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Indici della Rassegna

Titolo
IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE E RADIOTELEVISIVI
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
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Testo

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. 16 settembre 2011 n. 5165

Riferimenti Normativi:
- D.P.R. n. 380 del 2001
- D.Lgs. n. 259 del 2003

La disciplina degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi coinvolge profili sia di tutela dell'ambiente che di governo del territorio, in quanto impone standards di protezione dalle onde elettromagnetiche - uniformi su tutto il territorio nazionale - a garanzia del diritto alla salute, ma anche modalità di localizzazione degli impianti stessi, tali da consentire il rispetto sia dei parametri urbanistici che di corrette regole di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, nonché di ottimale diffusione delle reti di comunicazione, secondo un ben preciso riparto di competenze.
L'interprete è quindi chiamato ad affrontare questioni, che attengono sia allo sviluppo del territorio, sia a fattori di inquinamento ambientale, questi ultimi solo in parte superabili attraverso il verificato rispetto dei parametri, fissati dallo Stato come "limiti di esposizione" ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, mentre - sul piano dell'edificazione - gli impianti tecnologici di cui trattasi trovano parametri di riferimento anche nelle norme urbanisticoedilizie, come recepite nel D.P.R. 6.6.2001, n. 380. Quest'ultima normativa non deve ritenersi sovvertita dopo l'introduzione delle nuove procedure autorizzatorie, previste per le infrastrutture di cui trattasi dagli articoli 86, 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, approvato con D.Lgs. 1.8.2003, n. 259, che prevede per le installazioni di cui trattasi lo svolgimento di apposite conferenze di servizi, circoscrivendo una peculiare fattispecie, soggetta a denuncia di inizio attività e prescrivendo il rilascio in ogni altro caso di un titolo abilitativo, qualificato come autorizzazione.
Secondo l'indirizzo, ormai più volte espresso dalla Corte Costituzionale, la predetta nuova disciplina deve ritenersi conforme a criteri - rilevanti anche sul piano comunitario - di semplificazione amministrativa, con prevista confluenza in un solo procedimento di tutte le tematiche, rilevanti per le installazioni in questione: quanto sopra, tuttavia, senza che sia cancellata l'incidenza delle installazioni stesse sotto il profilo urbanisticoedilizio, tenuto conto della concreta consistenza dell'intervento e senza esclusione delle conseguenze penali, connesse ad ipotesi di abusivismo, ex art. 44 D.P.R. n. 380/01.
E’ pertanto ammesso che i Comuni adottino misure programmatorie integrative per la localizzazione degli impianti di cui si discute, sia al fine di minimizzare l'esposizione dei cittadini residenti ai campi elettromagnetici, sia nell'ottica di una ottimale disciplina d'uso del territorio.
Quando, pertanto, il Comune abbia emesso una regolamentazione apposita, quest'ultima deve ritenersi in effetti vincolante in ordine alle localizzazioni ammesse, salvo contestazione della normativa stessa in sede giurisdizionale, quando se ne ravvisi il contrasto con la disciplina legislativa del settore (in particolare, ove dette localizzazioni risultino ostative per il buon funzionamento degli impianti, alla cui corretta collocazione corrispondono rilevanti interessi pubblici, inerenti allo sviluppo delle telecomunicazioni).
[Dott. Roberto Bongarzone]
Autore
Data
venerdì 30 settembre 2011
 
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