Indici della Rassegna
Titolo
EFFETTI DEL DURC: INSINDACABILITÃ
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 16 settembre 2011 n. 5194
Eâ dâobbligo riferire dellâincertezza assoluta sullâefficacia del Durc. Nel precedente numero della rivista si è riferito della sindacabilità della certificazione unica e della possibilità di valutare la gravità dellâ accertato inadempimento.
La Stessa sez. V del Consiglio di Stato (con diversa composizione) ha ribaltato lâorientamento con la sentenza emessa nella stessa data, pervenendosi ad escludere dalla partecipazione la società che abbia sanato la propria irregolarità contributiva in un momento successivo alla presentazione dellâofferta. La sussistenza del requisito della regolarità contributiva, necessario per la partecipazione alle procedure di gara, deve essere verificata con riferimento al momento ultimo previsto per la presentazione delle offerte.
La regolarizzazione se può risolvere il contenzioso dellâimpresa con lâente previdenziale, non potrà però in alcun modo produrre lâemenda della posizione atteso che lâeventuale adempimento tardivo dellâobbligazione contributiva, seppur ricondotto retroattivamente è prova della inammissibilità della posizione.
Pari valenza deve attribuirsi alla sistemazioni debitorie effettuate a mezzo di compensazioni,
principio consolidato che la legittimità di un provvedimento amministrativo possa essere vagliata solo alla luce della situazione esistente quando esso fu emanato, e giammai sulla base di atti sopravvenuti.
Anche il semplice ritardo nei versamenti contributivi integra una grave violazione dei relativi obblighi, attese le conseguenze negative che derivano dallâinosservanza degli obblighi in materia sui diritti dei lavoratori, sulle finanze pubbliche e sulla concorrenza tra le imprese.
Eventuali giustificazioni possono rinvenirsi solo per la pendenza di contenziosi di non agevole e pronta definizione, ovvero alla necessità di verificare le condizioni per un condono o una rateizzazione.
Parimenti da accettare sarebbero debiti derivanti da scostamento tra le somme dovute e quelle versate, rispetto a ciascun periodo di paga o contribuzione, inferiore o pari al 5 % o comunque inferiore ad euro 100.
Lo setsso D.M. 24 ottobre 2007 nel disciplinare le modalità di rilascio del D.U.R.C. non può non limitare sul punto anche la discrezionalità delle stazioni appaltanti che ben possono quindi limitarsi a prendere atto della certificazione espressa dal D.U.R.C. del quale non possono sindacare le risultanze senza doversi fare carico di autonome valutazioni.
Ne è scaturito il rigetto della domanda di annullamento del provvedimento di revoca dellâaggiudicazione in danno della società risultata gravemente inadempiente, anche alla luce della accondiscendenza della stessa che non ha frapposto contestazioni avverso i debiti previdenziali, riconoscendo la passività ed estinguendoledando così modo di accertarne la fondata pretesa.
[Avv. M. T. Stringola]
Data
venerdì 30 settembre 2011
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