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Titolo
CONFERIMENTO INCARICO
Argomento
Enti locali
Abstract
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Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- TAR Lazio – Roma, Sez. I Ter, sent. 21 settembre 2011 n. 7481

Riferimenti normativi:
– D. Lgs. 165/2001

Ogni amministrazione pubblica deve svolgere la propria attività nel rispetto dei principi fondamentali che permeano l’intero operare pubblico ovvero quelli di trasparenza, pubblicità e partecipazione.
Rappresentando questi principi dei valori assoluti, il rispetto di essi è imposto ad ogni ente, pur in carenza di previsioni espresse, ed in qualunque fase del procedimento che porta all’ assunzione del relativo provvedimento, il quale, come atto finale, qualora sia emesso in carenza dei suddetti elementi procedimentali può essere annullato in quanto illegittimo.
L’emissione di una deliberazione con cui si provvede a ricercare all’esterno professionalità per l’affidamento di incarichi dirigenziali e la relativa deliberazione di conferimento dei detti incombenti possono quindi essere annullate qualora non risultino rispettati i principi di cui sopra.
In particolare, ciascuna amministrazione è tenuta preventivamente a rendere pubbliche le posizioni vacanti, i titoli con i requisiti di professionalità idonei per ricoprirli, ponendo in essere tutte quelle iniziative con le quali consentire ai dirigenti interni di valutare la loro posizione e, qualora lo ritenessero opportuno, esprimere la loro disponibilità a ricoprire l’incarico.
Gli interessati debbono essere posti nelle condizioni di conoscere i procedimenti introdotti, informati in ordine a tutte le iniziative assunte o comunque di essere posti nelle condizioni di poterle conoscere.
Il semplice scambio di note tra l’organo politico ed il responsabile del ruolo non è sufficiente a garantire gli interessati non potendo essere valutati sufficiente il possesso, ad opera dell’ente, degli eventuali curricula dei dirigenti interni, poiché gli interessati non sono stati posti nella posizione di poter procedere ad un eventuale aggiornamento e, conseguentemente risulteranno sottoposti ad una ipotesi valutativa senza esserne a conoscenza.
L’esperimento di un procedimento in tal senso è certamente carente dei principi di trasparenza, pubblicità e partecipazione rendendo conseguentemente viziato il provvedimento, il quale risulta altresì carente di motivazione qualora non fosse desumibile nell’atto l’adeguata comparazione tra l’interesse pubblico all’attribuzione dell’incarico ad un individuo esterno all’amministrazione e altri interessi, tra i quali quello economico che rappresenta un aspetto principale.
Non può essere ritenuto sufficientemente motivato nemmeno un provvedimento il quale si limiti ad indicare che in base agli elementi raccolti e esistenti presso l’ente non risulta la presenza, tra i dirigenti, dei requisiti richiesti per ricoprire l’incarico e questo proprio perché gli interessati non sono stati posti a conoscenza del procedimento avviato o, quantomeno non sono stati coinvolti nell’ iter con il quale si è arrivati ad emettere il provvedimento ritenuto illegittimo.
Le asserzioni sopra riportate sono alla base di un possibile pronunciamento del Giudice Amministrativo, il quale ritenuto il provvedimento carente degli elementi previsti normativamente, lo può annullare.
[Dott. Stefano Grasselli]


Autore
Data
venerdì 30 settembre 2011
 
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