Indici della Rassegna
Titolo
LA BUCA SUL FONDO STRADALE, RICOPERTA DI ACQUA, COSTITUISCE INSIDIA?
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, Sez. III, ord.. 24 maggio 2011 n. 11430
La Corte di Appello, confermando la sentenza di primo grado, respingeva la domanda proposta da un cittadino, nei confronti del comune, volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta su di una buca nella pavimentazione di un marciapiede.
Si difendeva il danneggiato sostenendo la ravvisabilità di unâinsidia considerato che la buca stradale era piena di acqua.
Approdato il contenzioso innanzi la Suprema Corte, il ricorso è stato dichiarato inammissibile considerato che prevedeva lâaccertamento di un fatto riservato alla discrezionale valutazione del giudice di merito ossia â⦠se la circostanza che la buca stradale fosse piena di acqua potesse configurare quellâeventoi imprevedibile-inevitabile che, rappresentando il caso fortuito, esclude la responsabilità del custodeâ.
Sostiene la Suprema Corte che la questione relativa alla sussistenza o meno del nesso causale fra il fatto ed il danno nella specie, fra la situazione del fondo stradale e lâincidente occorso al ricorrente attiene al merito della controversia e richiede un accertamento in fatto che deve essere compiuto dal giudice di merito e che è suscettibile di riesame in sede di legittimità solo sotto il profilo degli eventuali vizi della motivazione. Lâaccertamento non può essere demandato al giudice di legittimità , per di più sotto forma di quesito di diritto.
Ciò premesso, la Corte di Appello, dopo aver premesso che la presenza di una buca sul fondo stradale giustifica lâaddebito di responsabilità al Comune per difetto di manutenzione e manifesta la sussistenza del nesso causale fra la situazione della strada e lâinfortunio occorso al ricorrente, ha poi qualificato come caso fortuito la circostanza che la buca fosse ricoperta dâacqua e non visibile dallâinfortunata, sul rilievo che si trattav di evento estemporaneo, nei confronti del quale il Comune non avrebbe avuto la possibilità di intervenire tempestivamente.
La sentenza impugnata avrebbe quindi considerato come causa idonea ad esimere lâente pubblico da responsabilità una circostanza di fatto che ha invece aggravato gli effetti del vizio di manutenzione. che senza quel vizio non avrebbe causato il danno e che avrebbe potuto vaere ad escludere non la responsabilità del Comune, benì un evetuale concorso di colpa dellâinfortunato, per non aver visto tempestivamente la buca.
Secondo la Suprema Corte trattasi di motivazione illogica e contraria ai principi di diritto di cui allâart. 2051 c.c.
La Corte avrebbe confuso un evento normale e largamente prevedibile che ha contribuit a causare il danno (la pioggia che nascondendo le asperità del suolo le ha rese ancora più insidiose) con una causa di interruzione del nesso causale.
Per altro verso, tuttavia, neppure la soluzione approntata dalla Corte di Cassazione sembra cogliere completamente nel segno. Il comportamento del pedone che incappa in una buca del manto stradale appare più distratto e imprudente laddove la buca piena di acqua piovana sia diventata una vera e propria pozzanghera; la circospezione esigibile dal pedone che attraversa la strada bagnata dalla pioggia è maggiore rispetto alle ordinarie condizioni.
Di conseguenza, il fatto che la buca stradale sia ricoperta di acqua si risolve in una circostanza della quale tener conto in sede di valutazione del comportamento del danneggiato, ai fini della configurabilità di un fatto colposo del danneggiato equiparabile al caso fortuito e, quindi, idoneo ad escludere la responsabilità risarcitoria del custode ovvero, ricorrendo unâipotesi di concorso, ridurla proporzionalmente.
[a cura della Dott.ssa Marta Dolfi]
Data
venerdì 30 settembre 2011
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