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Indici della Rassegna

Titolo
PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE E SPESE LEGALI DELL’AVVOCATURA INTERNA ESCLUSE DALL’AMBITO DELL’ART. 9 COMMA 2 BIS DL 31 MAGGIO 2010 N. 78
Argomento
Enti locali
Abstract
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Testo
Riferimenti Normativi:
- Corte dei Conti, Sez. Un., Delibera n. 51/CONTR/11
- Art. 9 comma 2 bis, del DL 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni L. 3 agosto 2009 n. 102


La Corte dei Conti a sezioni unite ha chiarito, con la delibera n. 51 del 4 ottobre 2011, l’ambito di applicazione dell’art. 9 comma 2 bis del DL 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazione dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 specificando quali sono le risorse che affluiscono ai fondi unici per la contrattazione decentrata destinati a finanziare specifici incentivi.
Secondo i Giudici la ratio dell’art. 9 comma 2bis del DL 31 maggio 2010 n. 78, è quella di cristallizzare al 2010 il tetto di spesa relativo all’ammontare complessivo delle risorse presenti nei fondi unici che dovrebbero tendenzialmente essere destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1. comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Nella delibera si richiama altresì l’art. 14, comma 9, del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 – modificativo del comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 – che ha previsto il divieto “agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente”.
Tale disposizione è stata poi successivamente modificata dall’art. 1, comma 118, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (“al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aggiunto: “Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e` pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42”).
La Corte dei Conti ritiene che le sole risorse da non ricomprendere nell’ambito dell’art. 9 comma bis sono solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali che potrebbero essere acquisite all’esterno dell’amministrazione con aggravio per il bilancio dell’ente (attività di progettazione e attività legale).

Diversamente, le risorse che alimentano il fondo derivanti dal recupero dell’ICI o da contratti di sponsorizzazione devono essere considerate ai fini della determinazione del tetto di spesa al fondo per la contrattazione integrativa ex art. 9 comma 2 bis DL 31 maggio 2010 n. 78.
[a cura della Dott. Paolo Felice]


Autore
Data
lunedì 31 ottobre 2011
 
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