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Indici della Rassegna

Titolo
NELLE PROCEDURE RISTRETTE VALE LA REGOLA DELL’INDEROGABILITA’ DEL BANDO DA PARTE DELLA LETTRA DI INVITO
Argomento
Appalti
Abstract
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Testo
Riferimenti Giuruisprudenziali:
- Consiglio di Stato, sez. V, sent. 27 ottobre 2011 n. 5740

Nelle procedure ristrette vale la regola dell’inderogabilità del bando da parte della lettera d’invito, correlata sia alla funzione meramente integrativa di quest’ultima rispetto al bando, sia alla necessità che le prescrizioni rese note alla genralità degli aspiranti a partecipare alla gara non possano essere modificate con un atto rivolto alle sole imprese che abbiamo chiesto di partecipare.
L’applicazione di detta regola comporta che ove la stazione appaltante riscontri una illegittimità ovvero intenda modificare le prescrizioni del bando di gara, non può procedere ad una sua rettifica mediante la lettera di invito, ma è tenuta ad utilizzare per la modifica lo strumento del contrariu actus.

Parimenti, quando illegittimità vengano riscontrate nella lettera d’invito, né l’amministrazione né la commissione hanno il potere di emendarla dopo l’apertura delle offerte, avendo la possibilità di annullare l’intera gara.

Sebbene, quindi, sotto il profilo interpretativo, il contrasto tra bando e lettera d’invito vada risolto in base alla prevalenza del primo, quale lex specialis della selezione concorsuale ciò non toglie che la difformità tra i due atti – indipendentemente dai motivi che abbiano, consapevolmente o per mero errore materiale, indotto l’amministrazione alla modifica delle prescrizioni nella lettera d’invito – sia idonea, in concreto, a pregiudicare l’imparzialità e l’applicazione uniforme delle regole nei confronti di tutti i partecipanti.

Nel caso di specie il comportamento della stazione appaltante e della commissione – che prima ha applicato le regole della lettera di invito per poi correggersi applicando le condizioni del bando – avvalora lo stato di incertezza e la turbativa al corretto ed uniforme svolgimento della procedura di selezione e la violazione dei principi di correttezza, pubblicità, trasparenza e par condicio tra i concorrenti di cui agli articoli 2, 64 e 67 del codice dei contratti pubblici, applicabile a tutte le procedure di scelta, sia dell’appaltatore che del concessionario, anche in base all’espresso richiamo contenuto nell’art. 30 dello stesso codice.

[Dott.ssa Marta Dolfi]
Autore
Data
domenica 30 ottobre 2011
 
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