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Titolo
NELLE PROCEDURE RISTRETTE VALE LA REGOLA DELLâINDEROGABILITAâ DEL BANDO DA PARTE DELLA LETTRA DI INVITO
Testo
Riferimenti Giuruisprudenziali:
- Consiglio di Stato, sez. V, sent. 27 ottobre 2011 n. 5740
Nelle procedure ristrette vale la regola dellâinderogabilità del bando da parte della lettera dâinvito, correlata sia alla funzione meramente integrativa di questâultima rispetto al bando, sia alla necessità che le prescrizioni rese note alla genralità degli aspiranti a partecipare alla gara non possano essere modificate con un atto rivolto alle sole imprese che abbiamo chiesto di partecipare.
Lâapplicazione di detta regola comporta che ove la stazione appaltante riscontri una illegittimità ovvero intenda modificare le prescrizioni del bando di gara, non può procedere ad una sua rettifica mediante la lettera di invito, ma è tenuta ad utilizzare per la modifica lo strumento del contrariu actus.
Parimenti, quando illegittimità vengano riscontrate nella lettera dâinvito, né lâamministrazione né la commissione hanno il potere di emendarla dopo lâapertura delle offerte, avendo la possibilità di annullare lâintera gara.
Sebbene, quindi, sotto il profilo interpretativo, il contrasto tra bando e lettera dâinvito vada risolto in base alla prevalenza del primo, quale lex specialis della selezione concorsuale ciò non toglie che la difformità tra i due atti â indipendentemente dai motivi che abbiano, consapevolmente o per mero errore materiale, indotto lâamministrazione alla modifica delle prescrizioni nella lettera dâinvito â sia idonea, in concreto, a pregiudicare lâimparzialità e lâapplicazione uniforme delle regole nei confronti di tutti i partecipanti.
Nel caso di specie il comportamento della stazione appaltante e della commissione â che prima ha applicato le regole della lettera di invito per poi correggersi applicando le condizioni del bando â avvalora lo stato di incertezza e la turbativa al corretto ed uniforme svolgimento della procedura di selezione e la violazione dei principi di correttezza, pubblicità , trasparenza e par condicio tra i concorrenti di cui agli articoli 2, 64 e 67 del codice dei contratti pubblici, applicabile a tutte le procedure di scelta, sia dellâappaltatore che del concessionario, anche in base allâespresso richiamo contenuto nellâart. 30 dello stesso codice.
[Dott.ssa Marta Dolfi]
Data
domenica 30 ottobre 2011
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