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Indici della Rassegna

Titolo
LEGITTIMO IL DINIEGO ALL’ ACCESSO AGLI ATTI ESECUTIVI DI UN CONTRATTO
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
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Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, sez. V, sent. 18 ottobre 2011 n. 5571

Riferimenti Normativi
- Legge n. 241/1990

Riprendendo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la sentenza qui in analisi ha confermato che il diritto di accesso non può essere utilizzato come strumento per un mero generico e generalizzato controllo esplorativo sull’azione amministrativa per verificare la possibilità di eventuali, future incerte lesioni di interessi privati.
Dal detto assioma discende che non può riconoscersi il diritto all’accesso agli atti, documenti ed elaborati costituenti il progetto definitivo dell’opera pubblica (per come aggiudicato) difettando in capo al soggetto che aveva partecipato alla gara per l’affidamento della concessione, un interesse diretto, concreto ed attuale a conoscere il contenuto di atti negoziali intercorsi tra soggetti terzi che non attengono, certamente, all’azione amministrativa, ma sono relativi alla fase di esecuzione del contratto per la realizzazione dell’opera.
Ogni diversa interpretazione e quindi possibilità di conoscenza generalizzata si configurerebbe come un mero, inammissibile interesse alla curiosità o ad un generico controllo sulla gestione del rapporto negoziale in questione.
Né l’interesse all’accesso può trovare riscontro nell’ ipotetica possibile declaratoria di inefficacia del contratto intervenuto tra l’amministrazione ed il concessionario, paventandosi una eventuale subentro della ricorrente nel contratto. Tali ipotesi risultano impercorribili, future e congetturate anche laddove sia fornita dimostrazione che gli atti di cui si pretendeva l’ostensione possano aver spiegato o possano essere idonei a spiegare effetti diretti e indiretti nei confronti della ricorrente.
2 - Solo gli atti che possono essere fatti rientrare nell’accezione di informazione ambientale (ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 19 ottobre 2005, n. 195) possono essere accessibili da chiunque, senza la necessità di dimostrare uno specifico interesse, per essere in re ipsa l’utilità per ciascun essere umano o ente.
Anche in tale ipotesi l’istanza deve, comunque, rendere esatta dimostrazione del fine perseguito e deve essere specificamente corredata con riferimento alle matrici ambientali (C.d.S., sez. VI, 16 febbraio 2011, n. 996).
3 - Non si appalesano dubbi che la legittimazione attiva ad agire in giudizio per la tutela del diritto all’ostenzione e alla tutela integrale della posizione vantata fa capo alla singola impresa in associazione (sia essa mandataria o mandante) atteso che il mandato conferito alla capogruppo di un’associazione temporanea non è motivo di limitazione per la singola impresa mandante di agire in giudizio sulla base della propria autonoma e persistente legittimazione (date da ricollegarsi all’interesse di cui è titolare all’interno del raggruppamento).

[Avv. M. T. Stringola]



Autore
Data
domenica 30 ottobre 2011
 
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