Indici della Rassegna
Titolo
IL DANNO DA RITARDO (DELLA P.A.)
Eâ RISARCIBILE AL PRIVATO
Argomento
Diritto amministrativo
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- CGA, sez. giurisd., sent. 24 ottobre 2011, n. 684
La giurisprudenza è pacifica nellâammettere il risarcimento del danno da ritardo (a condizione ovviamente che tale danno sussista e venga provato) e lâintervenuto art. 2-bis, comma 1, della legge n. 241/1990, introdotto dalla legge n. 69/2009, conferma e rafforza la tutela risarcitoria del privato nei confronti dei ritardi della p.a., stabilendo che le pubbliche amministrazioni e i soggetti equiparati siano tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dellâinosservanza dolosa e colposa del termine di conclusione del procedimento
La norma presuppone che anche il tempo è un bene della vita per il cittadino e la giurisprudenza ha riconosciuto che il ritardo nella conclusione di un qualunque procedimento è sempre un costo, dal momento che il fattore tempo costituisce una essenziale variabile nella predisposizione e nellâattuazione di piani finanziari relativi a qualsiasi intervento, condizionandone la relativa convenienza economica.
In questa prospettiva ogni incertezza sui tempi di realizzazione di un investimento si traduce nellâaumento del c.d. "rischio amministrativo" e, quindi, in maggiori costi, attesa lâimmanente dimensione diacronica di ogni operazione di investimento e di finanziamento.
Per altro verso, va evidenziato che il T.A.R. ha minuziosamente elencate le inerzie dellâAmministrazione ritenute ingiustificate in relazione alle quali non è stata sollevata in questa di impugnativa alcuna deduzione difensiva.
Specific, inoltre, la giurisprudenza, in ambito risarcitorio, che il danno futuro rispetto al momento della decisione, sia esso emergente (quali le spese non ancora affrontate) o da lucro cessante, in realtà non può mai essere declinato in termini di assoluta certezza, che esclusivamente si attaglia al pregiudizio già completamente verificatosi al momento del giudizio. Come è stato efficacemente osservato in dottrina, "la certezza che deve sussistere per rendere risaricibile il danno futuro non è la stessa di quella che caratterizza il danno presente". E la giurisprudenza ha da tempo chiarito che se non basta la mera eventualità di un pregiudizio futuro per giustificare la condanna al risarcimento, per dirlo immediatamente risarcibile è invece sufficiente la fondata attendibilità che esso si verifichi secondo la normalità e la regolarità dello sviluppo causale.
Dovendo, quindi affermarsi che la rilevante probabilità di conseguenze pregiudizievoli è configurabile come danno futuro immediatamente risarcibile quante volte lâeffettiva diminuzione patrimoniale appaia come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati e inequivocamente sintomatici di quella probabilità , secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto, non sembra dubbio che il pregiudizio lamentato dalla società appellata abbia siffatte caratteristiche.
[Dott.ssa Marta Dolfi]
Data
domenica 30 ottobre 2011
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