Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA – PRINCIPIO DI SEPARAZIONE DELLA FUNZIONE POLITICA DA QUELLA AMMINISTRATIVA
Argomento
Enti locali
Abstract
.
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- TAR SARDEGNA, Sez. II, ordinanza 12 ottobre 2011 n. 96

Il principio di separazione tra sfera politica e sfera gestionale ed, in particolar modo, tra attività di indirizzo e controllo e quella di gestione, è perseguito da tempo, in vari Paesi europei, così come nello stesso ordinamento comunitario.
La tradizione amministrativa dell’Italia è stata, sin dall’unità del Paese, caratterizzata da frequenti intromissioni, della classe politica, nelle decisioni di carattere più tipicamente tecnico secondo una prassi più volte censurata dalla giurisprudenza per violazione del principio d’imparzialità.
Il difficile rapporto tra politica e amministrazione nello stato liberale si presenta, ancora oggi, a distanza di circa 150 anni, come tema di incredibile attualità.
Nell’ultimo decennio, però, a seguito delle riforme degli anni novanta, anche l’Italia ha intrapreso un percorso teso ad evidenziare. la distinzione tra indirizzo politico e attività amministrativa.
Al centro di tale distinzione si pone la dirigenza pubblica alla quale è affidata l’attuazione concreta delle direttive e degli indirizzi impartiti dagli organi di governo politico.
Tutto ciò, finalizzato a rendere la Pubblica Amministrazione più efficace ed efficiente, ma anche più trasparente, ha gradualmente ridotto ogni competenza gestionale in capo all’organo politico, nel presupposto che le decisioni sui casi concreti debbano essere adottate in piena autonomia dagli organi tecnici.

Questi ultimi, infatti, posseggono almeno in teoria una maggiore qualificazione e sarebbero meno esposti ai condizionamenti da parte dei cittadini. Anche in questo aspetto, essenziale per i nuovi assetti delle Pubblica Amministrazioni, sono stati gli Enti locali a ricoprire il ruolo di avanguardie all’innovazione amministrativa.
Ma il contrasto tra organi politici e organi amministrativi è ancora attuale ed è su questa conflittualità che, con l’ordinanza evidenziata in epigrafe, si è pronunciato il Tribunale Amministrativo della Sardegna che ha ritenuto rilevante la richiesta (sollevata da una società) di legittimità costituzionale dell’art. 48 comma 3 della legge regionale n. 9 del 12 giugno 2006 con cui, la Regione, ha espressamente attribuito alla giunta regionale la competenza ad esprimere il giudizio di valutazione di impatto ambientale.
I Giudici amministrativi ritengono, infatti, possibile la violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost., in considerazione altresì dei possibili profili di irragionevolezza della scelta in questione di consentire la deroga al principio della separazione delle funzioni.
Ritiene, di fatto, il collegio che tale assunto possa trovare sostegno nei principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 103 e n.104 del 23 marzo 2007, allorché si afferma, in particolare, che il legislatore, proprio per porre i dirigenti in condizione di svolgere le loro funzioni nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, ha accentuato con il D.Lgs. n. 80 del 1998 il principio della distinzione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo degli organi di governo e funzione di gestione e attuazione amministrativa dei dirigenti.

[Geom. Renzo Graziotti]


NOTIFICHE
Autore
Data
domenica 30 ottobre 2011
 
Valuta questa Pagina
stampa