Indici della Rassegna
Argomento
Codice della Strada
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, Sez. II, Sent. 19 ottobre 2011 n. 21605
Riferimenti normativi:
-D. Lgs. 285/1992
Lâart. 201 del D. Lgs. 285/1992, nellâindicare le ipotesi nelle quali non è necessaria la contestazione immediata indica, al comma 1 bis, lâ attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa.
Sul punto, in tema di accertamento dellâinfrazione, la giurisprudenza aveva più volte oscillato sulla necessità o meno della presenza dellâagente accertatore al momento del compimento dellâillecito per riconoscere la validità del verbale.
A fronte di alcune decisioni che fondavano la legittimità della sanzione sulla obbligatorietà del rilevamento ad opera dellâagente dellâinfrazione commessa, altre sentenze riscontravano lâinoppugnabilità dellâaccertamento a fronte della semplice rilevazione automatica ad opera della postazione.
La sentenza qui in rassegna segue questa ultima interpretazione fondando la propria motivazione sullâassunto che il comma 1 ter del predetto articolo 201 espressamente prevede come non e' necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico.
Il ministero delle infrastrutture e trasporti con una determinazione dirigenziale dellâanno 2005 ha individuato i requisiti di omologazione delle apparecchiature e qualora il rilevatore sia rispettoso delle prescrizioni imposte è sufficiente la documentazione fotografica per accertare lâinfrazione commessa.
Ne consegue il venir meno della obbligatorietà della presenza in loco degli agenti rimanendo al conducente e/o proprietario che voglia impugnare il verbale quello di contestare la regolarità della strumentazione utilizzata.
Continua il riferito comma 1 ter, che tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale, tra i quali l'articolo 12, comma 1 fa rientrare il Corpo di polizia municipale, nell' ambito del territorio di sua competenza.
Il rilievo fotografico, secondo lâinterpretazione data dai giudici, è di per sé sufficiente a verificare la commissione o meno della trasgressione e qualora risulti verificarsi lâillecito, esso sarà rilevato con contestazione non immediata e nel relativo verbale risulterà irrogata la sanzione applicabile.
La legittimità del verbale, successivamente redatto, non richiede la necessità di unâ ulteriore attestazione ad opera del pubblico ufficiale.
Il quadro normativo che viene così interpretato alleggerisce il precedente indirizzo giurisprudenziale conferendo alla documentazione fotografica, se rilevata con apparecchiature rispondenti ai requisiti tassativamente previsti a livello normativo e la cui idoneità possa essere riscontrata, valore assoluto idoneo ad accertare la violazione commessa.
[Dott. Grasselli Stefano]
Data
domenica 30 ottobre 2011
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