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Indici della Rassegna

Titolo
AUTOVELOX
Argomento
Codice della Strada
Abstract
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Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, Sez. II, Sent. 19 ottobre 2011 n. 21605

Riferimenti normativi:
-D. Lgs. 285/1992

L’art. 201 del D. Lgs. 285/1992, nell’indicare le ipotesi nelle quali non è necessaria la contestazione immediata indica, al comma 1 bis, l’ attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa.
Sul punto, in tema di accertamento dell’infrazione, la giurisprudenza aveva più volte oscillato sulla necessità o meno della presenza dell’agente accertatore al momento del compimento dell’illecito per riconoscere la validità del verbale.
A fronte di alcune decisioni che fondavano la legittimità della sanzione sulla obbligatorietà del rilevamento ad opera dell’agente dell’infrazione commessa, altre sentenze riscontravano l’inoppugnabilità dell’accertamento a fronte della semplice rilevazione automatica ad opera della postazione.
La sentenza qui in rassegna segue questa ultima interpretazione fondando la propria motivazione sull’assunto che il comma 1 ter del predetto articolo 201 espressamente prevede come non e' necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico.
Il ministero delle infrastrutture e trasporti con una determinazione dirigenziale dell’anno 2005 ha individuato i requisiti di omologazione delle apparecchiature e qualora il rilevatore sia rispettoso delle prescrizioni imposte è sufficiente la documentazione fotografica per accertare l’infrazione commessa.
Ne consegue il venir meno della obbligatorietà della presenza in loco degli agenti rimanendo al conducente e/o proprietario che voglia impugnare il verbale quello di contestare la regolarità della strumentazione utilizzata.
Continua il riferito comma 1 ter, che tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale, tra i quali l'articolo 12, comma 1 fa rientrare il Corpo di polizia municipale, nell' ambito del territorio di sua competenza.
Il rilievo fotografico, secondo l’interpretazione data dai giudici, è di per sé sufficiente a verificare la commissione o meno della trasgressione e qualora risulti verificarsi l’illecito, esso sarà rilevato con contestazione non immediata e nel relativo verbale risulterà irrogata la sanzione applicabile.
La legittimità del verbale, successivamente redatto, non richiede la necessità di un’ ulteriore attestazione ad opera del pubblico ufficiale.
Il quadro normativo che viene così interpretato alleggerisce il precedente indirizzo giurisprudenziale conferendo alla documentazione fotografica, se rilevata con apparecchiature rispondenti ai requisiti tassativamente previsti a livello normativo e la cui idoneità possa essere riscontrata, valore assoluto idoneo ad accertare la violazione commessa.
[Dott. Grasselli Stefano]
Autore
Data
domenica 30 ottobre 2011
 
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