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Indici della Rassegna

Titolo
Commissione di gara, presidenza, aggiudicazione, rinnovazione parziale
Argomento
Appalti
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. V, sent. 18 marzo 2004, n. 1408; Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 25 marzo 2004, n. 1625; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 1 aprile 2004, n. 1812)
Testo
Il giudice amministrativo, in tre recenti occasioni - e richiamando precedenti interventi interpretativi – è intervento a confermare l’orientamento consolidato in materia di gare (ma i principi informatori si adattano anche ai concorsi).

La presente segnalazione espressamente mira a riferire ed evidenziare, nell’unitarietà, le sentenze al fine di darne conto, in unico contesto, tentando di risolvere problemi che affliggono tutti gli enti e che nel momento hanno interessato l’Avvocatura di questa Provincia.

Poiché i pronunciamenti sono tutti di particolare interesse e di recente emissione si procede a sintesi degli indirizzi.

1 – La clausole del bando ritenute illegittime vanno impugnate unitamente all’aggiudicazione ed alla fine della procedura, e non prima, salva l’ipotesi in cui siano immediatamente lesive impedendo la partecipazione alla gara del soggetto colpito dalla clausola.

La partecipazione alla gara non è elemento per consentite di poter ritenere accettate la clausole: solo la presentazione dell’offerta va a concretizzare il danno se il fatto richiesto impedisce l’ammissione.
La commissione di aggiudicazione in una gara per l’appalto di servizi è regolata “dal principio codificato che trascende il settore dei lavori pubblici per rendersi operativo in qualsiasi gara in quanto risponde ai criteri di rango costituzionale di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione”.
I componenti la commissione debbono possedere qualifiche professionali e la competenza in merito alla valutazione della qualità del servizio offerto dai concorrenti.

Il giudice ha ritenuto che la commissione composta da personale amministrativo e sanitario non potesse garantire certezza e competenza necessaria per l’affidamento del servizio di manutenzione di impianti termici.

2 – La possibilità di rivedere il provvedimento di aggiudicazione provvisoria di un contratto trova fondamento nel principio costituzionale di buon andamento e sarà possibile solo nel caso in cui l’illegittimità sia accertata in relazione a regole di comportamento chiare e precostituite e solo se la rideterminazione dei risultati sia l’effetto di una mera operazione tecnica, meramente matematica e di carattere vincolato previa comunicazione di avvio del procedimento ai controinteressati.
Così il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di un Tar con cui era stata decisa la correttezza del procedimento di riesame di una valutazione dell’offerta avendo la commissione operato su indicazione del dirigente preposto al settore che aveva verificato errori di calcolo


3 – La presidenza delle commissioni di gara, ai sensi delle norme in materia di enti locali, non è conciliabile con le norme di cui alla legge n. 109/1994, anzi prevale su di essa. Anche la norma dell’art. 97 del citato testo unico prevede che altre attività facciano capo ai dirigenti e speculare ad essa la disposizione dell’art. 5 della legge n. 241/1990. Conseguentemente, il dirigente può, sia essere presidente delle commissioni, sia aver precedentemente predisposto gli atti della procedura sia, infine, emettere il provvedimento di aggiudicazione.

Non può, pertanto, sottrarsi ai dirigenti la presidenza di commissioni anche se essi abbiano predisposto il bando, ovvero abbiano assunto od espletato incarichi amministrativi o tecnici connessi alla gara.

Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
lunedì 05 aprile 2004
 
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