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Indici della Rassegna

Titolo
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Argomento
Notizie in breve
Abstract
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Testo
TASSATIVITÀ DELLE CLAUSOLE DI ESCLUSIONE DALLE GARE

- Consiglio di Stato, sez. V, sent. 19 ottobre 2011 n. 5619
- Tar Campania - Napoli, sez. VIII, sent. 19 ottobre .2011 n. 4854
- Consiglio di Stato, sez. V, 21 ottobre 2011 n. 5658


1 - Se il bando di gara prevede a pena di esclusione l’osservanza di particolari adempimenti che non appalesano particolarmente gravosi per la partecipante, l’inosservanza della disposizione è motivo di legittima esclusione. In piena adesione al detto principio è stato rigettato il gravame della società che non aveva ottemperato al disposto della apposizione della sigla in ogni pagina dell’offerta, né la detta formalità aveva necessità di particolari adempimenti ed accorgimenti. Se può essere ammissibile il temperamento del formalismo, è anche vero che non può riconoscersi in capo alla pubblica amministrazione la disponibilità di discrezionalità tali da consentirsi di porre rimedio ad inadempienze formali soprattutto se imputabili solo alla partecipante.
2 - Diversa l’ipotesi e le conclusioni se la mancanza della sigla della pagina attiene all’elaborato redatto in unico foglio “fronte/retro” e la prescrizione sia osservata solo per una facciata. L’unica siglatura è sufficiente per attestare la sicura provenienza dell’elaborato e non si reputa violata la disposizione della lex specialis.
3 – La formulazione del bando di gara che imponga a pena di esclusione la sigillatura con ceralacca sia per la busta contenete l’offerta economica, sia per quella che contenga l’offerta tecnica, che ancora per quella contenente i documenti, sia anche del plico contente tutte le buste è tale da far reputare la modalità di sigillatura requisito essenziale la cui carenza impone indefettibilmente la esclusione del partecipante che non si sia adeguato alla modalità di chiusura dei plichi.
Non può accettarsi l’interpretazione che vorrebbe far reputare inutile la sigillatura con ceralacca e la “ sua fungibilità con altri metodi, atteso che, in presenza di una prescrizione posta a pena di esclusione, prescrizione non impugnata, non vi è margine discrezionale per la commissione giudicatrice per una diversa valutazione della modalità di sigillatura” essendo impossibile sostituirsi all’amministrazione nella determinazione dell’importanza delle modalità di presentazione delle offerte e della garanzia della segretezza delle stesse.

CREDITI RETRIBUTIVI DEI DIPENDENTI PUBBLICI: INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Ad. Pl., sent. 13 ottobre 2011 n. 18

In piena adesione alla precedente statuizione del Ad. Plen. del Cons di Stato (15 giugno 1998, n. 3) ai crediti retributivi dei dipendenti pubblici si applicano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Il computo degli interessi e della rivalutazione monetaria si applicano distintamente sulla somma pura ossia sugli importi nominali dei singoli ratei con conseguente impossibilità di riconoscimento di ulteriori interessi e rivalutazione monetaria sulla somma dovuta a titolo di interessi.


ANNULLAMENTO DELLA GRADUATORIA E RIEDIZIONE DELL’INTERA PROCEDURA

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, sez. VI, ord. 20 ottobre 2011 n. 5658

Se all’esito della valutazione del procedimento seguito per la scelta del contraente, l’ente si periti di assumere decisione di annullamento della graduatoria, dovrà farsi seguito alla rinnovazione dell’intero procedimento di gara e non alla sola revisione della graduatoria.
Se la commissione abbia dovuto procedere alla valutazione ed apprezzamenti di tipo discrezionale, con attribuzione di punteggi correlati a valutazione di tipo tecnico, l’illegittima esclusione di un concorrente, se accertata dopo l’esame delle offerte, rende necessario il rinnovo dell’intero procedimento di evidenza pubblica.
“In tal caso, infatti, la riammissione delle concorrenti originariamente escluse impedirebbe di effettuare una valutazione delle loro offerte rispettando i principi della "par condicio" tra i concorrenti e della necessaria contestualità del giudizio comparativo, perché la seconda valutazione risulterebbe oggettivamente condizionata dall'intervenuta conoscenza delle precedenti offerte e dall'attribuzione del punteggio.”



INTERESSI E RIVALUTAZIONE SUI CREDITI RETRIBUTIVI DEI DIPENDENTI PUBBLICI – Criteri di Calcolo -

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Ad. Pl., Sent. 13 ottobre 2011 n. 18

Il Consiglio di Stato con la sentenza in esame stabilisce che per i crediti retributivi dei pubblici dipendenti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali vanno calcolati separatamente sull’importo nominale del credito; da detto calcolo va escluso sia il computo degli interessi che della rivalutazione monetaria sulla somma dovuta quale rivalutazione, sia il riconoscimento di ulteriori interessi e rivalutazione monetaria sulla somma dovuta a titolo di interessi in quanto gli interessi stesso non possono, a loro volta, produrre ulteriori interessi..


RIPOSI ORARI AI PAPA’ (Ex allattamento)

Riferimenti Normativi:
- Nota operativa INPDAP 23/2011

La normativa di cui al D. Lgs. n. 151/2001, che riunisce in un Testo Unico tutte le precedenti leggi in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, all’Art. 40 prevede che il padre lavoratore dipendente possa fruire di permessi orari in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga, nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente, qualora i figli siano affidati al solo padre o in caso di morte o grave infermità della madre.
Il Consiglio di Stato, già nel 2008 con sentenza n° 4293/2008 dando una interpretazione più estensiva della norma vigente, equipara alla mandre non lavoratrice dipendente la madre casalinga impegnata in attività che la distolgono dalla cura del neonato.
Sulla scorta di tale indicazione l’Inpdap con nota operativa n° 23 del 13 ottobre 2011 chiarisce che l’interpretazione estensiva che scaturisce dall’indirizzo giurisprudenziale citato consente di riconoscere al lavoratore padre il diritto a fruire dei permessi anche nell’ipotesi in cui la madre svolga lavoro casalingo.
Pertanto in presenza di particolari condizioni “opportunamente documentate” (quali ad esempio l’impossibilità della mamma a prendersi cura del neonato per doversi sottoporre ad accertamenti sanitari e cure mediche o per partecipare a concorso pubblico) il padre dipendente può usufruire dei riposi orari nel limite di due ore - o di un ora al giorno, a seconda dell’orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino (o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato).


LA RISTRUTTURAZIONE DEVE TENER CONTO DEL SEDIME ORIGINARIO DELL’IMMOBILE DEMOLITO
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, sez. III, sent. 10 ottobre 2011 n. 36528

Nella sentenza in esame, relativa ad una trasformazione rilevante che ha comportato una diversa quota dell’immobile rispetto all’originario assetto, la Cassazione ha specificato che la ristrutturazione implica la necessità che la costruzione dell'edificio demolito venga riposizionata nella medesima area di sedime originaria. Si impone una interpretazione rigida del significato del termine in quanto la disciplina della ristrutturazione costituisce deroga al principio generale della necessità di apposito permesso di costruire nei casi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio

AUTOVELOX

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, sent. 27 settembre 2011 n. 19755

Riferimenti Normativi
-D. Lgs. 285/1992 -

La polizia locale può posizionare l’apparecchiatura per la rilevazione del limite di velocità in qualsiasi strada all’interno del proprio ambito comunale, pur senza il preventivo provvedimento del prefetto.
L’utilizzo dell’ autovelox garantisce la possibilità della mancata contestazione immediata purché nel verbale risulti indicata tale giustificazione come previsto dal codice della strada, non potendo il trasgressore evocare l’eventuale possibilità del posizionamento di una seconda pattuglia per procedere alla contestazione immediata poiché l’autonomia organizzativa del servizio di polizia municipale non può essere oggetto di valutazione ad opera del giudice.
La presenza dell’autovelox all’interno del perimetro comunale garantisce ai vigili di poter procedere agli accertamenti lungo qualsiasi strada con unica esclusione per le autostrade.


SEGNALAZIONI IN MATERIA DI ESPROPRI


RISARCIMENTO DANNI AL CONFINANTE DA NON CORRETTA ESECUZIONE DI OPERA PUBBLICA – GIURISDIZIONE AL GIUDICE ORDINARIO.

Riferimenti Giurisprudenziali:
- TAR Piemonte, Sez. I, Sent. 9 settembre 2011 n. 968

Va escluso che le controversie aventi per oggetto i danni derivanti dall’esecuzione di opere di pubblica utilità al terzo proprietario di un immobile confinante rientrino nella giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che nei confronti di tale soggetto non è configurabile un rapporto diretto con la pubblica amministrazione nell’ambito del quale il privato sia titolare di interessi legittimi e che la relativa controversia non rientra nell’ambito della giurisdizione esclusiva di cui all’articolo 34 del decreto legislativo n. 80/1998 (TAR Emilia Romagna, Parma, sezione I, 3 novembre 2009 n. 703; TAR Campania, Napoli, sezione I, 11 febbraio 2008 n. 676), oggi sostituito dall’articolo 133, comma 1, lettera f), codice processo amministrativo.
In sintesi, la domanda di risarcimento dei danni provocati dalla non corretta esecuzione di un’opera pubblica va proposta nei confronti dell’impresa appaltatrice e, qualora sia fondata sulla denuncia di pretese negligenze della pubblica amministrazione appaltante, va comunque proposta dinanzi al giudice ordinario.

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COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO – LEGITTIMO L’INVIO AL CONCEDENTE E NON AL LIVELLARIO

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. IV, decisione del 16 settembre 2011 n. 5233

Il “livellario”, indicato nei registri catastali, non può essere assimilato al proprietario e, pertanto, non costituisce violazione dell’articolo 3 DPR n. 327/2001 (e degli articoli 11, 16 e 17 del medesimo DPR), nonché degli articoli 7, 8 e 10 legge n. 241/1990, l’avere l’amministrazione inviato al concedente (che è proprietario) e non al livellario, le comunicazioni del procedimento espropriativo.
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TERMINE DI EFFICACIA DEI PIANI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Riferimenti Giurisprudenziali:
- TAR Lazio, Sez. Latina, Sent.19 settembre 2011 n. 716


La durata del piano per gli insediamenti produttivi è fissata legislativamente in dieci anni. E’ costante l’affermazione per la quale nessuna norma consente ai comuni di disporre la proroga di detto termine perché l’approvazione del piano per gli insediamenti produttivi implica la dichiarazione di pubblica utilità, nonché l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, effetti questi che possono originare solo da determinati atti previsti dalla legge e approvati ad esito di percorsi funzionali a garantire la corretta ponderazione degli interessi pubblici e privati. Scaduto quindi il predetto termine di efficacia, non resta al comune che avviare il procedimento di approvazione di un nuovo piano per gli insediamenti produttivi, previa valutazione della persistenza delle esigenze pubbliche, nel rispetto della scansione di cui all’articolo 27 della legge 865/1971, segnata dall’adozione, dal successivo deposito degli atti nella segreteria comunale con possibilità per gli interessati di proporre osservazioni ed opposizioni, dalla trasmissione alla regione nel caso di approvazione in variante allo strumento generale, dall’approvazione ed infine, dalla notifica a tutti i proprietari delle aree comprese nel piano stesso. Ed, infatti, “L’articolo 27, comma 3, della legge 22 ottobre 1971 n. 865, nello stabilire l’efficacia limitata a dieci anni del piano per gli insediamenti produttivi, non conferisce alla competente amministrazione comunale alcun potere di prorogarne o di sospenderne in qualche modo il decorso, restando ferma soltanto la possibilità per il Comune di predisporre eventualmente un nuovo strumento per la riproposizione della scelta pianificatoria rimasta inattuata” (Consiglio di Stato, IV, 7 aprile 2008, n. 1460).
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Data
domenica 30 ottobre 2011
 
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