Indici della Rassegna
Titolo
IL RUOLO DEGLI ENTI LOCALI NEL MERCATO LIBERALIZZATO DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Determinazione Autorità di vigilanza per i contratti pubblici n. 6 del 26 ottobre 2011
LâAutorità di vigilanza per i contratti pubblici, con determinazione n. 6 del 26 ottobre 2011, ha definito le linee guida per lâaffidamento della realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici con lo scopo di fornire specifiche indicazioni operative alle amministrazioni.
Le questioni esaminate riguardano principalmente:
1) il ruolo degli enti locati nel mercato liberalizzato delle FER;
2) la realizzazione di impianti su superfici appartenenti al demanio pubblico;
3) la realizzazione di impianti per il soddisfacimento del fabbisogno energetico degli enti coinvolti.
Lâautorità evidenzia preliminarmente come con lâart. 12 D.lgs. 387/03 il Legislatore abbia optato per un modello autorizzatorio puro con esclusione della possibilità di accedere al mercato delle rinnovabili mediante procedure pubblicistiche di natura concessoria. Ne consegue che lâintervento degli enti locali è limitato di regola al solo piano autorizzatorio. Secondo lâAutorità di Vigilanza, i Comuni non devono frapporre ostacoli diretti e indiretti allâaccesso al mercato e non possono essere imposti corrispettivi o misure compensative quali condizioni per il rilascio dei titoli abilitativi.
Diverso è il ruolo degli enti locali laddove siano concedenti del suolo pubblico su cui vengono installati gli impianti, auto produttori o produttori di energia destinata alla cessione sul mercato.
Con riferimento alla realizzazione degli impianti su superfici appartenenti al demanio pubblico, lâAutorità richiama lâart. 12 comma 2 D.lgs 3 marzo 2011 n. 28 ai sensi del quale â i soggetti pubblici possono concedere a terzi superfici di proprietà per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. Eâ quindi necessario che i diritti sul sito pubblico per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica siano concessi a seguito dellâespletamento della gara pubblica.
Lâente pubblico, non solo deve commisurare lâentità del canone alle possibili destinazioni economiche alternative, ma deve adottare nelle procedure di affidamento alcuni accorgimenti per evitare eventuali successivi sviamenti dalla destinazione degli immobili.
Lâente locale potrebbe realizzare lâimpianto per la copertura totale o parziale del proprio fabbisogno energetico anche per finalità di contenimento della spesa pubblica sia riducendo i costi per lâacquisto dellâenergia necessaria sia acquisendo gli incentivi previsti da parte del GSE. In tal caso, il Comune rivestirebbe la qualifica di soggetto responsabile esternalizzando la gestione materiale. La realizzazione degli impianti fotovoltaici, pur se caratterizzata dallâassemblaggio di prodotti provenienti dalla produzione industriale, si inquadra nellâambito della categoria dei lavori e laddove questi abbiano un importo superiore a 100.000 euro la realizzazione dellâimpianto deve essere inserita nella programmazione triennale ai sensi dellâart. 128 del Dlgs 163/06.
La determinazione dellâautorità si sofferma anche sulle specifiche procedure di aggiudicazione. Oltre alla disciplina dellâappalto vengono individuati anche i contratti di partenariato pubblico e privato tra cui la concessione di lavori pubblici e la locazione finanziaria. Lâart. 3 comma 15 ter D.lgs 163/06 definisce i contratti di partenariato pubblico privato quelli aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di unâopera pubblica o di pubblica utilità , oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti.
Tra i contratti di partenariato lâautorità richiama la concessione di lavori pubblici e la locazione finanziaria reputandoli i più adeguati per il mercato dellâenergia. Nel primo caso, viene affidato al soggetto privato il diritto di costruire e gestire lâimpianto percependo gli incentivi derivanti dalla vendita dellâenergia prodotta. Lâaffidamento potrà seguire la procedura tradizionale disciplinata dallâart. 142 del Codice oppure, in alternativa, prevedere il ricorso alla finanza di progetto ex art. 153 affidando una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità , mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti. Lâente pubblico in questo caso potrà richiedere al concessionario il pagamento di un corrispettivo per lâutilizzo del suolo pubblico, la retrocessione di una quota dei proventi del concessionario e la fornitura di energia.
Oltre alla procedura tradizionale e al progetto di finanza, si registra secondo lâautorità lâincremento dellâutilizzo dello strumento della locazione finanziaria in cui lo scopo del contratto è il finanziamento a scopo di trasferimento finale del bene e il pagamento dei canoni che copre una parte del prezzo di acquisto. Nel caso di leasing per la realizzazione di impianti fotovoltaici troverà applicazione la disciplina contenuta nellâart. 160 bis del Codice. In particolare, nel leasing mobiliare il contratto avrà per oggetto la fornitura dellâimpianto fotovoltaico mentre nel caso di leasing immobiliare lâoggetto riguarderà la progettazione e la realizzazione dellâimpianto stesso.
Infine, lâAutorità si sofferma anche sulle fattispecie contrattuali ai fini della realizzazione di interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici ai sensi dellâart. 15 D.lgs 115 del 30 maggio 2008 che estende il criterio dellâofferta economicamente più vantaggiosa per gli appalti non riconducibili ai settori speciali disciplinati dalla parte III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed aventi ad oggetto l'affidamento della gestione dei servizi energetici e che prevedono unitamente all'effettuazione di una diagnosi energetica, la presentazione di progetto in conformità ai livelli di progettazione specificati dall'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché la realizzazione degli interventi attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi. La norma prevede la possibilità di un accordo contrattuale tra il soggetto beneficiario ( ente pubblico), il fornitore di energia ( impresa produttrice) e un soggetto finanziatore che può essere anche una ESCO per lâaffidamento di servizi energetici.
[Dott. Paolo Felice]
Data
martedì 15 novembre 2011
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