Indici della Rassegna
Titolo
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Lazio, ROMA, Sez. III, sent. 3 novembre 2011 n. 8414
Riferimenti Normativi:
- L. n. 163/2006
La disposizione dellâart. 84 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici), secondo cui i componenti della commissione di gara debbono essere scelti fra soggetti dotati di competenza tecnica adeguata allo specifico settore interessato dallâappalto, non può essere derogata considerato che costituisce espressione di principi generali, costituzionali e comunitari, volti ad assicurare il buon andamento e lâimparzialità dellâazione amministrativa. Ciò impone che, laddove nellâente non siano presenti figure professionali che vantino capacità tecniche e professionali adeguate, si faccia ricorso a funzionari di altre amministrazioni o a professionisti e professori universitari.
La composizione del seggio di gara che non rispetti i detti principi è illegittima ed inficia le operazioni di valutazione delle offerte se al detto organo sia demandata la verifica della sussistenza delle caratteristiche tecniche migliorative, dettagliatamente individuate dalla lex specialis della gara, ai fini dell'attribuzione del punteggio, anche se integralmente determinato ex ante per ciascuna caratteristica migliorativa.
La detta illegittimità non vien meno neppure se lâattività della commissione possa essere rigorosamente vincolata dal capitolato speciale nellâattribuzione del punteggio tecnico (predeterminati i sotto-punteggi relativi a ciascun elemento migliorativo che consente l'attribuzione in esito al mero accertamento circa l'avvenuta allegazione dell'elemento medesimo) tale da dover procedere solo a mere operazione applicative scevre da qualsivoglia valutazione tecnica.
Per preciso dettato normativo unica eccezione ammissibile è riferibile solo al presidente della commissione giudicatrice che, in base al comma 3, deve essere un dirigente della stazione appaltante o, in mancanza, un funzionario con posizione apicale nominato dallâorgano competente, quindi anche un funzionario non appartenente a ruoli tecnici specificamente specializzato nel settore.
Nella fattispecie è stato accertato che il seggio di valutazione non si è limitato alle semplici attribuzione dei punteggi, ma è entrato nel merito delle proposte, avendo anche richiesto chiarimenti delle caratteristiche migliorative richieste con riferimento alle apparecchiature offerte con ciò ingenerandosi nella valutazione di specifiche problematiche di ordine squisitamente tecnico.
2 - La pretesa risarcitoria deve essere respinta, perché in applicazione di giurisprudenza consolidata, il risarcimento del danno da lesione di interesse legittimo pretensivo è subordinato, pur in presenza di tutti i requisiti dell'illecito (condotta, colpa, nesso di causalità , evento dannoso) alla dimostrazione, secondo un giudizio di prognosi formulato "ex ante", della spettanza definitiva del bene collegato a tale interesse.
Se lâannullamento sia motivato unicamente per lâillegittimità della composizione della commissione di gara non si ha la prova e la dimostrazione che il ricorrente avrebbe potuto esitare il bene della vita preteso.
[Avv. M. T. Stringola]
Data
martedì 15 novembre 2011
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