Indici della Rassegna
Titolo
DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI PER I CONSIGLIERI COMUNALI
Argomento
Diritto di accesso
Testo
Riferimenti:
- Commissione accesso atti amministrativi 27 settembre 2011
- Riferimenti normativi:
- L. 241/1990
- D. Lgs. 267/2000
La particolare posizione ricoperta dal consigliere comunale garantisce a costui, nellâespletamento dellâincarico elettivo, una specifica posizione di tutela nellâaccesso a tutti gli atti e documenti necessari per svolgere il proprio incarico.
Risultano così accessibili una eterogeneità di atti, quali quelli preparatori, le relazioni, pareri informali ed i brogliacci della giunta; questo ampio diritto trova fondamento nellâart. 43 comma 2 D. Lgs. 267/200 il quale riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato rispettando il segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
Altro limite che il consigliere è tenuto a rispettare, è la non genericità dellâistanza, non potendo la richiesta aggravare lâattività delle pubbliche amministrazioni alla ricerca di atti non specificamente indicati; il consigliere è tenuto infatti a specificare nella richiesta gli atti in modo da arrecare il minor aggravio possibile organizzativo ed economico per il personale comunale, non potendo far riferimento ad un cospicuo numero di copie e documenti ritenuti utili, poiché tale istanza non è coerente con il mandato ed i compiti conferiti dal legislatore agli amministratori superando qualsiasi limite di proporzionalità e ragionevolezza.
In considerazione, comunque, della particolare qualifica ricoperta dal richiedente, la giurisprudenza amministrativa riconosce come non generica lâistanza relativa ad atti propedeutici e successivi a quelli specificamente indicati qualora risultino precisati gli elementi idonei ad identificare puntualmente i documenti richiesti.
La ratio è quella di garantire a coloro che sono stati eletti per svolgere una particolare carica di poter beneficiare di una serie di prerogative che sarebbero, in linea generale, precluse al singolo cittadino e ciò allo scopo di avere conoscenza delle notizie ed informazioni utili per poter esercitare al meglio lâincarico, godendo, il richiedente, di un diritto talmente qualificato che lâaccesso non può essere negato se non, come sopra evidenziato, in ipotesi marginali ed eccezionali.
Lâesibizione dei documenti richiesti deve essere effettuata nel minor tempo possibile per non precludere le prerogative del consigliere, dovendo lâente garantire lâaccesso nellâimmediatezza e nel periodo più celere e ragionevole possibile.
Lâistanza non deve essere rivolta al sindaco o allâassessore dellâente locale, ma al dirigente o responsabile dellâufficio competente ad autorizzare, in via generale, lâaccesso.
[Dott. Grasselli Stefano]
Data
martedì 15 novembre 2011
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