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Indici della Rassegna

Titolo
DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI PER I CONSIGLIERI COMUNALI
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
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Testo
Riferimenti:
- Commissione accesso atti amministrativi 27 settembre 2011
- Riferimenti normativi:
- L. 241/1990
- D. Lgs. 267/2000

La particolare posizione ricoperta dal consigliere comunale garantisce a costui, nell’espletamento dell’incarico elettivo, una specifica posizione di tutela nell’accesso a tutti gli atti e documenti necessari per svolgere il proprio incarico.
Risultano così accessibili una eterogeneità di atti, quali quelli preparatori, le relazioni, pareri informali ed i brogliacci della giunta; questo ampio diritto trova fondamento nell’art. 43 comma 2 D. Lgs. 267/200 il quale riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato rispettando il segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
Altro limite che il consigliere è tenuto a rispettare, è la non genericità dell’istanza, non potendo la richiesta aggravare l’attività delle pubbliche amministrazioni alla ricerca di atti non specificamente indicati; il consigliere è tenuto infatti a specificare nella richiesta gli atti in modo da arrecare il minor aggravio possibile organizzativo ed economico per il personale comunale, non potendo far riferimento ad un cospicuo numero di copie e documenti ritenuti utili, poiché tale istanza non è coerente con il mandato ed i compiti conferiti dal legislatore agli amministratori superando qualsiasi limite di proporzionalità e ragionevolezza.
In considerazione, comunque, della particolare qualifica ricoperta dal richiedente, la giurisprudenza amministrativa riconosce come non generica l’istanza relativa ad atti propedeutici e successivi a quelli specificamente indicati qualora risultino precisati gli elementi idonei ad identificare puntualmente i documenti richiesti.
La ratio è quella di garantire a coloro che sono stati eletti per svolgere una particolare carica di poter beneficiare di una serie di prerogative che sarebbero, in linea generale, precluse al singolo cittadino e ciò allo scopo di avere conoscenza delle notizie ed informazioni utili per poter esercitare al meglio l’incarico, godendo, il richiedente, di un diritto talmente qualificato che l’accesso non può essere negato se non, come sopra evidenziato, in ipotesi marginali ed eccezionali.
L’esibizione dei documenti richiesti deve essere effettuata nel minor tempo possibile per non precludere le prerogative del consigliere, dovendo l’ente garantire l’accesso nell’immediatezza e nel periodo più celere e ragionevole possibile.
L’istanza non deve essere rivolta al sindaco o all’assessore dell’ente locale, ma al dirigente o responsabile dell’ufficio competente ad autorizzare, in via generale, l’accesso.
[Dott. Grasselli Stefano]
Autore
Data
martedì 15 novembre 2011
 
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