Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 2 novembre 2011 n. 5836
In merito alla tempestività del deposito del ricorso al TAR si disquisiva in merito alla circostanza, risultante da una attestazione dellâufficio di accettazione dei ricorsi, secondo cui il difensore del ricorrente aveva depositato alle ore 13.23 ossia dopo la chiusura dellâUfficio Accettazione Ricorsi (stabilita per le ore 12,30). Stabiliva il Tar che i termini processuali, determinati dal legislatore in giorni, sono implicitamente integrati dalle regole organizzative proprie del Tribunale, comunemente note e costantemente applicate, mentre diversamente opinando si finirebbe per postulare un onere di apertura continuativa (24 ore su 24) del Tribunale, certamente incompatibile con la normativa vigente in materia di orari di lavoro e con le esigenze organizzative del Tribunale stesso.
Impugnata la sentenza innanzi al Consiglio di Stato, parte appellante insisteva sullâargomentazione che la chiusura dellâUfficio Accettazione Ricorsi del TAR alle ore 12.30 sarebbe stata illegittima, in quanto la determinazione dellâorario per il deposito degli atti processuali non dovrebbe essere lasciata alla discrezionalità dei singoli Tribunali Amministrativi Regionali.
Il Collegio ritiene di dovere premettere che la regola base per valutare la tempestività del deposito dei ricorsi presso gli uffici di Segreteria o di Cancelleria degli Uffici giudiziari sia quella secondo cui il privato ha l'onere di conoscere l'orario di funzionamento dei pubblici uffici per una diligente cura dei propri interessi.
Infatti, l'anticipazione dell'orario di chiusura di pubblici uffici o portinerie non si traduce in una riduzione dei termini medesimi, restando anche tale giorno utile per il compimento di attività processuale, sia pure nel rispetto di detto orario, che la parte ha l'onere di conoscere.
Peraltro, giova osservare che, nella materia della procedura penale, vi è una specifica disposizione destinata a disciplinare lâevenienza oggetto del presente appello.
Infatti, in tema di chiusura degli uffici giudiziari, la disposizione di cui allâart. 172, comma 6, c.p.p., considera scaduto il termine per il deposito di atti in un ufficio giudiziario nel momento in cui, secondo i regolamenti, lâufficio viene chiuso al pubblico, non operando tale limite solo con riguardo al deposito dei provvedimenti del giudice.
Anche in sede penale, infatti, è inammissibile per tardività lâatto di impugnazione la cui presentazione, dallâattestazione dellâufficio di cancelleria, risulti effettuata nellâultimo giorno utile in ora successiva, sia pure di poco (nella specie, venti minuti), allâorario di chiusura al pubblico del suddetto ufficio, non potendo in contrario rilevare la prospettazione di mere ipotesi o supposizioni circa la possibilità che il presentatore, dopo aver fatto ingresso nellâufficio prima della scadenza dellâorario di apertura, abbia dovuto attendere che il pubblico ufficiale addetto provvedesse allâeffettiva ricezione dellâatto in questione.
In effetti, gli orari di apertura previsti dalle norme sopra richiamate non sono vincolanti per i singoli uffici giudiziari, che ben possono praticare orari di apertura differenti.
Pertanto, anche alla luce della giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, si deve concludere che lâart. 162 della legge n. 1196 del 1960 (secondo cui le cancellerie e le segreterie sono aperte al pubblico cinque ore nei giorni feriali) avendo natura di norma di organizzazione volta a disciplinare lâazione della pubblica amministrazione, non attribuisce alcun diritto soggettivo agli interessati, ma soltanto, ed eventualmente, interessi legittimi tutelabili unicamente attraverso i rimedi (giurisdizionali e giudiziali) per essi previsti, con la conseguenza che la determinazione del provvedimento di apertura in misura inferiore a quella (nella specie, quattro ore anziché cinque) impone, comunque, ai soggetti interessati lâonere del deposito degli atti nellâorario fissato, pena il verificarsi delle decadenze stabilite dalle norme processuali, senza che possa utilmente invocarsi in contrario il contrasto della determinazione adottata con la disposizione di legge sopra richiamata.
Né ha rilevanza il fatto che il deposito del ricorso sia avvenuto in un momento in cui il TAR era aperto (pur se era chiuso lâufficio accettazione ricorsi). Infatti, per valutare la tempestività del deposito bisogna tenere conto dellâorario regolamentare in cui gli uffici di cancelleria (o segreteria) rimangono aperti al pubblico, mentre è irrilevante lâeventuale protrazione del servizio dei funzionari ad essi addetti per il disbrigo del lavoro interno.
Alla stregua di tale principio, la scadenza del termine si verifica allâora regolamentare di chiusura dellâufficio giudiziario al pubblico, anche se, dopo tale ora, questo sia stato trovato aperto e lâatto sia stato accettato dal cancelliere.