Indici della Rassegna
Titolo
ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI
BAR
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
-TAR Emilia Romagna, Parma, Sez. I, Sent. 04 ottobre 2011 n. 330
Riferimenti Normativi:
- D. Lgs. 267/2000
Lâart. 54 comma 4 D. Lgs. 267/2000 conferisce al sindaco, nella sua qualità di ufficiale del Governo, di adottare, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, tutti quei provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
Nellâesercizio di tale potere rientra il provvedimento sindacale di anticipazione di chiusura delle attività commerciali, come il bar, qualora il suo esercizio possa essere motivo di pericolo per lâincolumità pubblica a seguito di schiamazzi, assembramenti clandestini, rumori molesti, azioni violente.
Tali provvedimenti straordinari sono legittimi quando risultano rispettosi di quei presupposti â gravi pericoli, sicurezza urbana â comprovati in modo certo ed assoluto, come riscontrati da verbali redatti da organi di polizia locale indicanti particolari e ripetuti episodi di violenza e pericolo.
In questo caso il comma 6 art. 54 D. Lgs. 267/2000 legittima il sindaco a modificare gli orari degli esercizi commerciali così come quelli dei servizi e esercizi pubblici.
La necessità di fronteggiare immediatamente ad una situazione di pericolo implica come il requisito dellâurgenza possa essere riferito al pericolo in sé e non al fattore causale e, pertanto, lâintervento è funzionale a risolvere una situazione idonea a creare pericolo per lâincolumità pubblica.
Poiché lâobiettivo perseguito è quello di garantire un elevato grado di tutela alla sicurezza pubblica, la chiusura anticipata non deve necessariamente essere basata sulla prova della responsabilità del gestore del bar nella causazione dellâevento, ma è sufficiente che il locale possa essere luogo per arrecare disturbo alla quiete pubblica.
In questo contesto non può essere motivo di illegittimità del provvedimento la mancata preventiva comunicazione al prefetto, poiché si tratta di unâ adempimento che ha il solo scopo di consentire allâautorità prefettizia di approntare le misura necessarie per la sua attuazione; ne consegue che la non comunicazione rende lâatto irregolare.
Legittimamente il sindaco nellâattuare il suo potere non ha sospeso o revocato lâautorizzazione comunale, la cui competenza è esclusivamente del questore, ma ha limitato lâorario di apertura del locale, riscontrando la presenza di quei presupposti previsti dal D. Lgs. 267/2000 che autorizzano lâadozione di un provvedimento contingibile ed urgente.
[Dott. Grasselli Stefano]
Data
martedì 15 novembre 2011
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