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Indici della Rassegna

Titolo
CHIAZZA DI OLIO SULLA CARREGGIATA: NON E’ CONFIGURABILE ALCUNA RESPONSABILITA’ IN CAPO ALLA PROVINCIA DI VITERBO
Argomento
Codice della Strada
Abstract
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Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tribunale di Viterbo, sent. 26 gennaio 2011 n. 109

Il Fatto
A.C. citava in giudizio la Provincia di Viterbo per vederla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro avvenuto lungo una strada provinciale a causa di una chiazza di olio presente sul manto stradale.
L’attore avrebbe sbandato e il mezzo si sarebbe capovolto con conseguenti danni fisici del conducente e materiali dell’autovettura.
Si costituiva la Provincia di Viterbo eccependo il difetto di legittimazione passiva per trattarsi di evento riconducibile a fatto di terzo (liquido oleoso fuoriuscito da veicolo non individuato).

In Diritto
Il giudice del foro locale, con la sentenza in epigrafe, ha sostenuto che “la giurisprudenza in tema di responsabilità della p.a., ex art. 2051 c.c. per i beni demaniali ritiene che i criteri di imputazione della responsabilità devono tenere conto della natura e della funzione di detti beni, anche a prescindere dalla loro maggiore o minore estensione, considerato che, mentre il custode dei beni privati risponde oggettivamente dei danni provocati dal modo di essere e di operare del bene, sia in virtù del principio cuius commoda eius incommoda sia perché può escludere i terzi dall’uso del bene e, quindi, circoscrivere i possibili rischi di danni provenienti dai comportamenti altrui, per contro, il custode dei beni demaniali destinati all’uso pubblico è esposto a fattori di rischio potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti degli innumerevoli utilizzatori che non può escludere dall’uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni. Ne consegue che per i beni da ultimi indicati, all’ente pubblico custode vanno addossati, in modo selettivo, solo i rischi di cui egli può essere tenuto a rispondere in relazione ai doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalemnte esigibili, in base a criteri di corretta e diligente gestione, tenuto conto della natura del bene e della causa del danno”.
Nel caso di specie, l’istruttoria ha evidenziato che l’ente proprietario della strada ha effettuato le dovute perlustrazioni con il proprio sorvegliante e che questi non ha notato, nella giornata in cui è avvenuto il sinistro, anomalie sul manto stradale. Inoltre, tenuto conto che il giro perlustartivo viene effettuato la mattina entro le ore 13, che non erano pervenute segnalazioni in orario di reperibilità, e soprattutto tenuto conto del rapidissimo tempo di assorbimento del liquido il quale al momento dell’arrivo dei CC, avvenuto soli 10 minuti dopo il sinistro, era già completamente assorbito dal manto stradale, rendeva evidente che la macchia deve essere stata provocata meno di dieci minuti prima del sinistro e quindi in u8n lasso di tempo così breve, da non consentire, in ragione della occasionalità, imprevedibilità, e impossibilità di tempestivo intervento e conoscibilità, né ritenere esigibile, un intervento della Provincia, ente proprietario della strada. Si tratta, infatti, di un evento assolutamente fortuito che non poteva essere previsto soprattutto, tenuto conto del brevissimo lasso di tempo intercorso tra il momento in cui si è versato il liquido e quello in cui si è assorbito, che non poteva essere ovviato.
Il Giudice ha escluso, pertanto, la responsabilità della Provincia di Viterbo ex art. 2051 c.c.
[Dott. Marta Dolfi]

Autore
Data
martedì 15 novembre 2011
 
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