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Indici della Rassegna

Titolo
EDILIZIA ED URBANISTICA – PERMESSO PER COSTRUIRE –DECADENZA PER OMESSO RISPETTO DEL TERMINE PER L’INIZIO LAVORI
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
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Testo
Riferimenti Giurisprudenziali
- TAR LAZIO, Latina, SEZ. I - sentenza 7 dicembre 2011 n. 1922


Per realizzare, costruire, restaurare, ristrutturare, immobili ad uso residenziale, commerciale, industriale e/o agricolo occorre il rilascio del Permesso di Costruire. Il rilascio è di competenza dello sportello unico per l'edilizia comunale.
Il permesso di costruire è richiesto dai soggetti che hanno titolarità ad effettuare gli interventi che non sono soggetti a procedure semplificate e - generalmente - è soggetto al pagamento di oneri concessori (analogamente al precedente istituto della concessione edilizia). Alla richiesta di permesso di costruire deve essere allegato un progetto - redatto da un professionista abilitato all'esercizio della professione - che descriva compiutamente e dettagliatamente le opere che si intende eseguire e ne attesti la conformità urbanistico/edilizia e la rispondenza ai requisiti normativi tecnici (es. antisismici, acustici, di isolamento termico, ecc.). Nel provvedimento sono indicati i termini di inizio e ultimazione lavori che non possono essere, rispettivamente, superiori ad un anno e tre anni dalla data del rilascio del provvedimento. I termini di cui sopra possono essere prorogati, per una sola volta, per fatti estranei alla volontà del titolare del permesso. La data di inizio lavori deve essere comunicata al Comune con l’indicazione del Direttore dei Lavori e dell’Impresa esecutrice. Il Permesso di costruire è irrevocabile e può essere annullato solo per motivi di legittimità.
Con la sentenza evidenziata in epigrafe, il TAR LAZIO – LATINA si è pronunciato su un ricorso presentato dal titolare del Permesso di Costruire avverso una ordinanza comunale con la quale l’ente locale ha pronunciato la decadenza del permesso per omesso rispetto del termine per l’inizio lavori.
Il Collegio (sulla scorta del prevalente indirizzo giurisprudenziale) rileva, preliminarmente, che anche nell’eventualità del rilascio di un provvedimento di variante non decorre un nuovo termine di avvio dei lavori e che il dies a quo dell’avvio dei lavori deve essere determinato con riferimento al titolo concessorio originario. Sostengono infine, i giudici amministrativi, che è legittima una ordinanza con la quale un ente locale ha pronunciato la decadenza del permesso di costruire per omesso rispetto del termine per l’inizio dei lavori, nel caso in cui l’Amministrazione abbia prodotto in giudizio idonea documentazione fotografica comprovante il mancato inizio di lavori a distanza di circa un anno e otto mesi dal rilascio del permesso (ovvero che, alla stessa data, nessun fabbricato era visibile nella zona interessata dai lavori assentiti) e l’interessato non abbia opposto plausibili giustificazioni tali da giustificare il proprio assunto (nel processo amministrativo vige, oggi, il principio generale dell'onere della prova stabilito dall'art. 64 C.P.A., secondo cui chi avanza una pretesa deve fornire la prova del fatto che la costituisce).
Autore
Data
giovedì 15 dicembre 2011
 
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