Indici della Rassegna
Titolo
Retribuibilità delle mansioni superiori: confermato l'orientamento del Consiglio di Stato
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. V, sent. 18 novembre 2004, n. 7560)
Testo
Riferimenti Normativi:
- D.Lgs. 165/2001, art. 52
- D.P.R. 761/79, art. 29
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, sez. V, sent. 18 novembre 2004, n. 7560
L'annosa questione relativa alla retribuibilità o meno delle mansioni superiori svolte dal dipendente pubblico ha dato luogo ad orientamenti giurisprudenziali non sempre univoci.
In questo articolo viene nuovamente riproposto il tema della retribuibilità delle mansioni superiori per illustrare come ormai l'indirizzo giurisprudenziale ha assunto connotati sempre più omogenei in materia.
Ormai - di tutta evidenza - può ritenersi consolidato l'indirizzo del Consiglio di Stato, già precedentemente espresso, nel senso che per la
retribuibilità delle mansioni superiori al dipendente pubblico occorrono non solo un'espressa previsione normativa ma anche altri tre presupposti e cioè:
1) un preventivo provvedimento di incarico;
2) la disponibilità del relativo posto in organico;
3) che l'incarico concerna mansioni della qualifica immediatamente superiore (come del resto recentemente confermato dal'art. 52, D.Lgs. 165/2001).
Proseguono i giudici del Consiglio di Stato che "l'art. 29, D.P.R. n. 761/1979, nella parte in cui non prevede la retribuibilità delle mansioni superiori affidate per un periodo di 60 giorni, va interpretato, in conformità all'indirizzo maggioritario della giurisprudenza, nel senso che l'assegnazione a mansioni superiori non dà diritto a maggiorazioni retributive solo nel limite dei 60 giorni per ciascun anno solare, onde il suo prolungamento oltre tale periodo produce a favore del datore di lavoro un arricchimento ingiustificato che va compensato".
Per quanto riguarda le differenze retributive dovute, sono comprensive degli interessi e della rivalutazione monetaria.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 26 novembre 2004
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