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Titolo
Differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori solo dopo l'entrata in vigore dell'art. 15, D.Lgs. n. 387/98
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
(Tar Lazio, Latina, sent. 5 aprile 2004, n. 154)
Testo
Con riferimento al riconoscimento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori, nell'ambito del Pubblico Impiego, si segnala l'orientamento, di recente adottato dal Tar Lazio, Latina.
Viene richiamata l'irrilevanza dello svolgimento delle mansioni superiori e l'impossibilità di equiparare il rapporto di pubblico impiego a quello privato.
Sostiene la giurisprudenza amministrativa che "l'art. 36 Cost., che sancisce il principio di corrispondenza della retribuzione dei lavoratori alla qualità e quantità di lavoro prestato, non può trovare incondizionata applicazione nel rapporto di pubblico impiego, concorrendo in detto ambito altri principi di pari rilevanza costituzionale quali quelli previsti dall'art 98 Cost. (che nel disporre che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione" vieta che la valutazione del rapporto di pubblico impiego sia ridotta alla pura logica del rapporto di scambio) e quali quelli previsti dall'art. 97 Cost., contrastando l'esercizio delle mansioni superiori rispetto alla qualifica con il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione, nonché con la rigida determinazione delle sfere di competenza, attribuzione e responsabilità proprie dei funzionari".
Con la sentenza in epigrafe si sostiene che il diritto alle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori da parte di pubblici dipendenti va riconosciuto con carattere di generalità a decorrere dall'entrata in vigore del D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, che con l'art. 15 ha reso anticipatamente operativa la disciplina dell'art. 56 D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, atteso che prima di tale data nel settore del pubblico impiego, e salvo che un'espressa disposizione di legge non disponesse altrimenti, le mansioni superiori svolte da un pubblico dipendente erano del tutto irrilevanti, ai fini giuridici ed economici.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
lunedì 05 aprile 2004
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