Indici della Rassegna
Titolo
POTERI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Piemonte, Sez. II, Sentenza 13 dicembre 2011 n. 1281.
Riferimenti Normativi:
- D. Lgs. n. 163/2006.9, comma 1, n. 2 del D.M. 2 aprile 1968 n.
Nel caso di gare da aggiudicare con il criterio dellâofferta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice può introdurre elementi di specificazione e integrazione dei criteri generali di valutazione delle offerte già indicati nel bando di gara o nella lettera d'invito, oppure fissare sottocriteri di adattamento di tali criteri o regole specifiche sulle modalità di valutazione, a condizione però che vi provveda prima dell'apertura delle buste recanti le offerte stesse e che non introduca nuovi elementi di valutazione non previsti dal bando. In particolare, è ammissibile che la commissione di gara, prima dell'apertura dei plichi contenenti le offerte, specifichi i criteri motivazionali previsti dal bando.
Corre lâobbligo specificare che in tali casi è da ritenersi ammesso che la commissione di gara fissi la metodologia di attribuzione dei punteggi, per rendere più trasparente il proprio apprezzamento, a garanzia della par condicio dei concorrenti. La mancata fissazione dei criteri motivazionali, d'altra parte, non inficia l'operato della medesima commissione, ove quest'ultima fornisca comunque un'argomentata motivazione circa i giudizi formulati.
Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, disciplinato dalla normativa comunitaria e nazionale, non presuppone inderogabilmente una puntualizzazione dei criteri di valutazione delle offerte a tal punto dettagliati da predeterminare in maniera rigida e stringente il giudizio sulle singole voci, quasi a trasformarsi, anche in rapporto alla valutazione del merito tecnico, in un criterio automatico di selezione. Invero, l'articolo 83, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 impone alla stazione appaltante di valutare le offerte secondo parametri attinenti all'oggetto dell'appalto sotto il profilo quantitativo (prezzo, costo di utilizzazione, redditività , data di consegna, termine di esecuzione) e sotto il profilo qualitativo (qualità , pregio tecnico, caratteristiche estetiche, funzionali ed ambientali, servizio successivo, assistenza tecnica).
Rimane da chiarire che, per ciò che concerne l'esame dell'aspetto qualitativo, la stazione appaltante, onde identificare in concreto l'offerta economicamente più vantaggiosa, può considerare ogni singolo elemento offerto, valutandone ogni concreta ed effettiva caratteristica e qualità con diretta incidenza ed utilità rispetto a quello da aggiudicarsi, trattandosi pur sempre dell'aspetto qualitativo dell'offerta e dovendosi scegliere quella concretamente più vantaggiosa per la pubblica amministrazione.
Da quanto sopra discende lâinfondatezza del motivo di gravame, atteso che l'operato della Commissione di gara è da ritenersi completamente legittimo, in quanto diretto a valutare lâofferta effettivamente più vantaggiosa per lâEnte appaltante.
Data
giovedì 15 dicembre 2011
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