Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Ad. Pl., sent. 2 dicembre 2011 n. 21
Quando la legge ricollega il verificarsi di determinati effetti (quale la perdita di un requisito di ammissione ad un concorso) al compimento di una data età , tali effetti decorrono dal giorno successivo a quello del genetliaco, sicché il limite d'età fissato dalla norma deve intendersi superato quando ha inizio, dal giorno successivo al compimento, il relativo anno.
Le clausole dei bandi di concorso che richiedono requisiti di età per lâammissione alle procedure selettive vanno interpretate nel senso che il compimento dellâanno di vita si realizza allorquando il suddetto anno è stato interamente vissuto, sicché il limite di età indicato quale requisito di ammissione deve intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compleanno. A nulla rileva, pertanto, che il bando, anziché contenere il riferimento al "compimento", richiami il concetto dell'età "non superiore a", atteso che si compie un anno di vita al passaggio di 365 giorni dalla nascita, sicché si "supera" il limite di età indicato quale requisito di ammissione nello stesso giorno in cui si compiono, e quindi si esauriscono, gli anni indicati nella clausola della lex specialis.
Eâ questa lâinterpretazione delle clausole che richiedono requisiti di età per lâammissione alle procedure selettive.
Né a diversa conclusione può pervenirsi valorizzando il dato sociale per cui un individuo si considera di una certa età pur dopo il suo compimento e per l'intero anno successivo; si tratta, invero, di argomentazione da sé sola non decisiva, tanto più se si considera che non si tratta di prassi in senso tecnico.
Nel fattispecie in esame il bando di concorso stabiliva, quali requisiti di partecipazione:
⢠lâaver "compiuto" il diciottesimo anno di età ;
⢠il "non aver superato" il ventiseiesimo.
Mentre la prima parte della clausola del bando era chiara nel prescrivere che può partecipare chi ha "compiuto" il 18° anno di età , la seconda non lo è altrettanto. Letta tuttavia sistematicamente con la prima, oltre che in coerenza con il principio del favor partecipationis, la stessa sarebbe da intendere nel senso che non possa partecipare chi ha superato il 26° anno di età e abbia compiuto il 27° anno di età .
La regola del semplice "compimento" degli anni, quindi, andrebbe seguita nel primo caso non anche nel secondo, in quanto la citata clausola fa espresso riferimento al "superamento" di un determinato numero di anni; anche dopo il ventiseiesimo compleanno lâinteressato avrebbe unâetà di 26 anni, conservandola fino al momento in cui "compie" 27 anni. Solo a partire da tale data, pertanto, lâinteressato acquisterebbe unâetà pari a 27 anni, "superando" quella di 26.
Lâadunanza plenaria, con la sentenza in epigrafe ha condiviso lâorientamento giurisprudenziale che ritiene che, nei casi in cui il bando di concorso, nellâindicare il requisito di ammissione, faccia riferimento semplicemente ad un determinato numero di anni, senza spiegare che tale età deve essere totalmente "compiuta", il limite massimo di età va inteso in senso diverso, non essendo consentita lâesclusione dalla procedura di coloro i quali, pur avendo "compiuto" gli anni indicati dalla lex specialis, non abbiano tuttavia raggiunto il compleanno dellâanno successivo, essendo irrilevanti le frazioni di anno.
A supporto di tale orientamento è spesso addotta lâesigenza di preferire, a fronte di clausole del bando non inequivoche ed in omaggio al favor partecipationis, unâinterpretazione che preservi lâaffidamento dalle stesse ingenerato e che, al contempo, consenta la più ampia partecipazione alla procedura selettiva.
Eâ utile in primo luogo considerare che la formula linguistica utilizzata nel caso di specie dallâAmministrazione nellâindicare il limite massimo di età per la partecipazione alla procedura concorsuale indetta, oltre a non costituire da un punto di vista statistico unâanomalia, ricorrendo in numerosissimi bandi, è stata utilizzata anche nella normativa generale.
Ed invero, prima che il requisito dell'età massima per lâaccesso ai pubblici impieghi fosse eliminato la disciplina generale sui concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi, di cui all'articolo 2, D.P.R. 3 maggio 1994, n. 487, individuava, tra gli altri requisiti generali, quello della età non inferiore agli anni 18 e "non superiore ai 40".
Ebbene, la giurisprudenza ha sostenuto che, quando la legge ricollega il verificarsi di determinati effetti (quale la perdita di un requisito di ammissione al concorso stesso) al compimento di una data età , essi decorrono dal giorno successivo a quello del genetliaco, sicché il limite d'età fissato dalla norma deve intendersi superato quando ha inizio, dal giorno successivo al compimento, il relativo anno.
Dâaltra parte, sul piano logico, superata la data del compleanno, l'interessato è entrato nel successivo anno di età , superiore al limite fissato nel bando.
Facendo, invero, riferimento allâevento della nascita dellâindividuo, il compimento dellâanno di vita si realizza allorquando il suddetto anno è stato interamente vissuto, sicché il limite di età indicato quale requisito di ammissione deve intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compleanno.
A nulla rileva, pertanto, che il bando, anziché contenere il riferimento al "compimento", richiami âcome nel caso allâesame- il concetto dell'età "non superiore a".
Si tratta di formulazione concettualmente equivalente alla prima, atteso che si compie un anno di vita al passaggio di 365 giorni dalla nascita, sicché si "supera" il limite di età indicato quale requisito di ammissione nello stesso giorno in cui si compiono, e quindi si esauriscono, gli anni indicati nella clausola della lex specialis.
Detto altrimenti, "superare" e "compiere" un determinato limite di età vanno intese quali espressioni concettualmente fungibili, entrambe evocando la "conclusione", lâ"esaurimento", lâ"ultimazione" di un determinato anno, il che accade comunque alla mezzanotte del giorno del compleanno.
Eâ quanto, del resto, consente di soddisfare quellâesigenza di certezza sottesa alle clausole che richiedono requisiti di età per lâammissione alle procedure selettive.
Né a diversa conclusione può pervenirsi valorizzando il dato sociale per cui un individuo si considera di una certa età pur dopo il suo compimento e per l'intero anno successivo; si tratta, invero, di argomentazione da sé sola non decisiva, tanto più se si considera che non si tratta di prassi in senso tecnico.
[Dott.ssa Marta Dolfi]