Indici della Rassegna
Argomento
Sanzioni amministrative
Testo
Riferimenti normativi:
- D.L. 70/2001
- â L. 106/2011
Con lâentrata in vigore del d. l. 70/2011, convertito nella L. 106/2011, i comuni effettueranno la riscossione spontanea delle proprie entrate patrimoniali e tributarie, poiché la società Equitalia, a partire dallâ 01 gennaio 2012 cesserà qualsiasi attività di accertamento, liquidazione, riscossione sia essa spontanea che coattiva delle entrate degli enti locali.
Spetterà quindi agli enti locali provvedere direttamente alla riscossione, procedendo per quelle coattive, in base allâ ingiunzione costituente titolo esecutivo e alle disposizioni di cui al d.p.r 602 nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni fissati per gli agenti addetti alla riscossione solo se essi agiscono in gestione diretta o mediante società a capitale pubblico.
Prescindendo dalla gestione della riscossione, per quella coattiva, quando lâimporto non supera i duemila euro, la nuova disciplina normativa prevede come il procedimento cautelare deve essere preceduto dallâinvio di due solleciti di pagamento a distanza di almeno sei mesi lâuno dallâaltro.
Ne consegue che il comune nel caso di mancato pagamento di una sanzione irrogata al cittadino, per poter intraprendere lâesecuzione, ad esempio con il fermo amministrativo, deve inoltrare due solleciti, nellâipotesi in cui il primo non risulti adempiuto, con un allungamento dei termini di almeno sei mesi.
In questo modo si apre un problema di non facile definizione poiché, per procedere nellâesecuzione è necessario disporre di un atto prodromico, quale il precetto, individuato nellâingiunzione, titolo che ha una durata di 90 giorni, quindi un termine notevolmente minore rispetto al semestre previsto con la riforma 2011, con la necessità di procedere a reiterare i precetti medesimi per più volte.
Ne consegue che, allo scopo di coordinare le due normative, si rischia di rendere il procedimento notevolmente macchinoso aggravando lâintero iter con un aumento tra lâaltro delle spese che alla fine andrebbero a gravare sul contribuente.
Questi problemi potrebbero essere superati qualora si ritenesse che lâingiunzione deve essere emessa successivamente ai solleciti, ma questo modo di procedere non sembra essere quello corretto poiché la normativa introdotta regola esclusivamente il procedimento coattivo e pertanto il titolo esecutivo, rappresentato in questo caso dallâingiunzione, non può che precedere i due avvisi, i quali entrano solo ed esclusivamente nella fase di incasso dellâimporto richiesto dal comune.
In attesa di chiarimenti, rimanendo per il momento valida lâ interpretazione riportata; per i comuni che debbono procedere a riscuotere in modo coattivo un credito vantato nei confronti del cittadino diviene notevolmente complicato riuscire ad introitare le somme quando si tratta di importi di limitata entità , non superiori a 2.000 Euro.
[Dott. Grasselli Stefano]
Data
giovedì 15 dicembre 2011
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