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Indici della Rassegna

Titolo
IL RICORSO CARENTE DEI CARATTERI DELLA RIASSUNZIONE DEVE CONSIDERARSI NUOVO RICORSO
Argomento
Diritto civile
Abstract
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Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tribunale Civile di Viterbo, sent. 30 giugno 2011 n. 746

La Provincia di Viterbo proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ronciglione n. 281/2007 tra le altre che, benchè il ricorso dovesse avere i caratteri del ricorso in riassunzione, in quanto depositato all’esito di declaratoria di incompetenza per territorio, l’atto non conteneva alcun richiamo agli elementi di cui all’art. 125 disp. Att. C.p.c. sicchè avrebbe dovuto ritenersi un nuovo ricorso ed in quanto tale tardivo.

Il giudice di secondo grado così statuiva:
“l’appello è fondato. Il ricorrente aveva effettivamente depositato nei termini il ricorso senza tuttavia in alcun modo menzionare o richiamare il precedente giudizio, né il provvedimento in forza del quale il processo veniva riassunto. Come noto, ai sensi dell’art. 125 c. 1 n. 3 disp. Att. C.p.c. il ricorso in riassunzione non deve necessariamente contenere l’integrale e testuale riproduzione dell’atto introduttivo, ma deve quantomeno richiamare l’atto introduttivo del primo giudizio in modo da recepirne per relationem e deve richiamare il provvedimento in forza del quale la riassunzione viene effettuata. In mancanza di tali elementi, il ricorso deve ritenersi non in riassunzione e quindi non attuativo di una transatio iudicii, bensì un ricorso nuovo introduttivo di un nuovo autonomo ed indipendente giudizio.
Ove così sia, dovranno quindi rispettarsi le disposizioni in relazione al rispetto del termine a comparire, ma dovrà, in primo luogo, valutarsi l’ammissibilità dell’opposizione rispetto alla data di notifica dell’ordinanza ingiunzione opposta. Ed infatti se come sembra di dover ritenere il ricorso davanti al Giudice di Pace di Ronciglione deve ritenersi nuovo perché privo dei caratteri propri del ricorso di riassunzione, allora deve valutarsi la sua tempestività rispetto alla notifica del provvedimento impugnato. Nel caso concreto, essendo stato notificato l’atto impugnato il 03.01.2007, il ricorso depositato il 12.07.2007, deve ritenersi irrimediabilmente tardivo e quindi l’opposizione inammissibile”.
[Dott.ssa Marta Dolfi]

Autore
Data
giovedì 15 dicembre 2011
 
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