Indici della Rassegna
Titolo
IL RICORSO CARENTE DEI CARATTERI DELLA RIASSUNZIONE DEVE CONSIDERARSI NUOVO RICORSO
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tribunale Civile di Viterbo, sent. 30 giugno 2011 n. 746
La Provincia di Viterbo proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ronciglione n. 281/2007 tra le altre che, benchè il ricorso dovesse avere i caratteri del ricorso in riassunzione, in quanto depositato allâesito di declaratoria di incompetenza per territorio, lâatto non conteneva alcun richiamo agli elementi di cui allâart. 125 disp. Att. C.p.c. sicchè avrebbe dovuto ritenersi un nuovo ricorso ed in quanto tale tardivo.
Il giudice di secondo grado così statuiva:
âlâappello è fondato. Il ricorrente aveva effettivamente depositato nei termini il ricorso senza tuttavia in alcun modo menzionare o richiamare il precedente giudizio, né il provvedimento in forza del quale il processo veniva riassunto. Come noto, ai sensi dellâart. 125 c. 1 n. 3 disp. Att. C.p.c. il ricorso in riassunzione non deve necessariamente contenere lâintegrale e testuale riproduzione dellâatto introduttivo, ma deve quantomeno richiamare lâatto introduttivo del primo giudizio in modo da recepirne per relationem e deve richiamare il provvedimento in forza del quale la riassunzione viene effettuata. In mancanza di tali elementi, il ricorso deve ritenersi non in riassunzione e quindi non attuativo di una transatio iudicii, bensì un ricorso nuovo introduttivo di un nuovo autonomo ed indipendente giudizio.
Ove così sia, dovranno quindi rispettarsi le disposizioni in relazione al rispetto del termine a comparire, ma dovrà , in primo luogo, valutarsi lâammissibilità dellâopposizione rispetto alla data di notifica dellâordinanza ingiunzione opposta. Ed infatti se come sembra di dover ritenere il ricorso davanti al Giudice di Pace di Ronciglione deve ritenersi nuovo perché privo dei caratteri propri del ricorso di riassunzione, allora deve valutarsi la sua tempestività rispetto alla notifica del provvedimento impugnato. Nel caso concreto, essendo stato notificato lâatto impugnato il 03.01.2007, il ricorso depositato il 12.07.2007, deve ritenersi irrimediabilmente tardivo e quindi lâopposizione inammissibileâ.
[Dott.ssa Marta Dolfi]
Data
giovedì 15 dicembre 2011
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