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Notizie in breve
Abstract
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Testo
MANOVRA MONTI: LE NOVITA’ PER I COMUNI

Riferimenti Normativi:
- D.L. 201/2011

ASSUNZIONI PIU’ FACILI
Il nuovo comma 11 quater dell’art. 28, novellando ancora una volta l’art. 76, comma 7, del dl 112/08 aumenta dal 40 al 50% la soglia massima dell’incidenza delle spese correnti oltre la quale scatta per comuni e province il divieto assoluto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

MINI ENTI INSIEME PER GLI APPALTI
I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti dovranno a partire dal prossimo 31 marzo effettuare tutti gli acquisti di beni e servizi e gli appalti di lavori pubblici esclusivamente tramite centrali di committenza costituite nell’ambito delle unioni e/o attraverso convenzioni. Questo nuovo vincolo di gestione associata si aggiunge a quelli dettati dalle manovre estive del 2010 e del 2011 e in base alle quali i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e inferiori a 5.000 devono entro il 2011 gestire in forma associata almento due funzioni fondamentali ed entro il 2012 le restanti quattro, mentre quelli con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti dovranno trasferire a partire dal turno elettorale della primavera del 2013 tutte le propri funzioni e i propri servizi a unioni o a convenzioni costituite tra centri che hanno questa ridottissime dimensioni.
[Dott.ssa Marta Dolfi]



ILLEGITTIMO L’INTERVENTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SE LE OPERAZIONI DI SCELTA DEL CONTRAENTE SONO STATE AFFIDATE, NEL BANDO, AD UNA "COMMISSIONE GIUDICATRICE”

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. 13 dicembre 2011 n. 6523"

La volontà della lex specialis non può essere oggetto di attività interpretativa integrativa, atteso che laddove si sia previsto il deferimento di competenze ad organo collegiale non possono le funzioni essere deferite un organo monocratico.
Il principio del pieno rispetto delle competenze attribuite non può essere derogato neppur per le attività di ordine pratico e non di mero giudizio.
Nella fattispecie è risultato che anche “numerose fasi valutative della procedura di gara sono state gestite monocraticamente dal responsabile del procedimento (sia pure assistito di volta in volta da un funzionario più esperto per i profili da affrontare), anziché dall’organo collegiale”.
Alcuna valenza sanante possono avere i "principi regolamentari interni” (adottati dall’amministrazione) che attribuiscono al responsabile del procedimento la competenza della direzione delle operazioni di gara.
L’atto regolamentare ha mero rilievo interno e, laddove non richiamato esplicitamente dalla lex specialis, non può trovare applicazione neppure come esimente per motivare la percorribilità di iter procedimentale difforme rispetto a quanto prescritto nella specifica gara per non assumere valenza sostanziale.
[Avv. M. T. Stringola]




NON È AMMISSIBILE L’IMPUGNATIVA DEL VERBALE DI RILEVAMENTO FONOMETRICO PER NON ESSERE IMMEDIATAMENTE LESIVO
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Sicilia, Palermo, Sez. I, sent. 12 dicembre 2011, n. 2333

Il rilevamento dell’ARPA di accertamento della rumorosità dell’attività espletata dal privato non è immediatamente lesivo della sfera giuridica del ricorrente concretizzando il presupposto per l’adozione di ulteriori ed eventuali provvedimenti.
Inammissibile per difetto di giurisdizione l’impugnativa del verbale di accertamento della violazione amministrativa, atteso che la contestazione della medesima involge notoriamente una posizione di diritto soggettivo da fare valere, salva diversa ed espressa norma di legge, innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.
E’ censurabile l’ ordinanza contingibile ed urgente adottata dal Sindaco a tutela della salute pubblica con cui si è imposta una limitazione temporale della attività, disponendo l’osservanza di fasce orarie in cui svolgere i lavori di tipografia per ovviare al lamentato ed accertato superamento del limite di immissione riscontrato.
Infatti le risultanze del riferito accertamento, nella fattispcie, erano superate all’atto dell’emanazione dl provvedimento extra ordinem, atteso che erano state realizzate opere di insonorizzazione delle pareti. Palese, quindi, il difetto di istruttoria per aver il sindaco omesso la verifica dell’’attualità del superamento dei limiti ascritti.

[Avv. M. T. Stringola]


ESPROPRIAZIONE DI AREE DESTINATE A EDILIZIA SCOLASTICA NELL’AMBITO DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE – CARATTERE NON EDIFICABILE

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, Sez. I, Civile sent. 17 ottobre 2011 n. 21391

Nell’ambito della pianificazione urbanistica comunale, la destinazione delle aree a edilizia scolastica ne determina, ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio (o del risarcimento del danno da occupazione appropriativa), il carattere non edificabile.
Tale principio è contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione, Sezione I civile n. 21391 del 17 ottobre 2011 che ha cassato la decisione della Corte di appello con la quale veniva stabilito che la possibilità di edificazione scolastica comporta la sussistenza della vocazione edificatoria, anche perché, sebbene di regola tale realizzazione sia prevalentemente pubblica, “nulla esclude che la stessa possa essere posta in essere da privati”:
La Cassazione ha ritenuto, al contrario, la non sussistenza delle vocazione edificatoria sulla scorta del più recente orientamento, ormai consolidato, della stessa Corte, così esprimendosi:
“ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio (o del risarcimento del danno da occupazione appropriativa) la destinazione delle aree a edilizia scolastica, nell’ambito della pianificazione urbanistica comunale, ne determina il carattere non edificabile, avendo l’effetto di configurare un tipico vincolo conformativo, come destinazione ad un servizio che trascende le necessità di zone circoscritte ed è concepibile solo nella complessiva sistemazione del territorio, nel quadro della ripartizione zonale in base a criteri generali ed astratti. Né può esserne ritenuta per altro verso l’edificabilità, sotto il profilo di una realizzabilità della destinazione ad iniziativa privata o promiscua pubblico – privata, giacché l’edilizia scolastica è riconducibile ad un servizio strettamente pubblicistico, connesso al perseguimento di un fine proprio ed istituzionale dello Stato, su cui non interferisce la parità assicurata all’insegnamento privato (Cass., 26 maggio 2010 n. 12862; Cass., 23 giugno 2008 n. 17015; Cass., 12 luglio 2007 n. 15616; Cass., 9 dicembre 2004 n. 23028)”.

[a cura di Luciano Roso]

CONTRATTI DELLA P.A. ED OFFERTE ANOMALE
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. 13 dicembre 2011 n. 6531

La comunicazione prevista dall’art. 79 d.lgs. 12 aprile 2006. n. 163, novellato dal d.lgs. 20 marzo 2010, n. 53, al fine di garantire piena conoscenza e certezza della data di conoscenza in relazione agli atti di gara, segnatamente esclusioni e aggiudicazioni, non è prevista come "esclusiva" e "tassativa" e non incide sulle regole processuali generali del processo amministrativo, in tema di decorrenza dei termini di impugnazione dalla data di notificazione, comunicazione o comunque piena conoscenza dell’atto; sicché, l’art. 79 lascia in vita la possibilità che la piena conoscenza dell’atto, al fine del decorso del termine di impugnazione, sia acquisita con altre forme, ovviamente con onere della prova a carico di chi eccepisce la avvenuta piena conoscenza con forme diverse da quelle di cui all’art. 79 medesimo.
L’art. 120 comma 5 del c.p.a. (secondo cui in materia di appalti il termine di ricorso, pari a 30 giorni, decorre "dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 79" del Codice dei contratti pubblici, "ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto"), non ha inteso fissare forme tassative di comunicazione degli atti di gara al fine della decorrenza del termine di impugnazione, ma ha inteso ribadire la regola generale secondo cui il termine di impugnazione decorre o dalla comunicazione nelle forme di legge, o comunque dalla piena conoscenza dell’atto; questo implica che se la comunicazione non avviene con le forme dell’art. 79 d.lgs. n. 163 del 2006, il termine decorre dalla piena conoscenza altrimenti acquisita.
La presenza di un rappresentante della ditta partecipante alla gara di appalto nella riunione nella quale la commissione giudicatrice ha escluso la ditta stessa dalla competizione comporta ex se piena conoscenza dell’atto di esclusione ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione solo qualora risulti che il rappresentante stesso era munito di mandato ad hoc, oppure rivestiva una specifica carica sociale, per cui la conoscenza avuta dal medesimo doveva ritenersi riferibile alla società concorrente.
Nel processo amministrativo, l'errore scusabile rappresenta un istituto inteso a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, suscettibile di trovare applicazione sia quando siano ravvisabili situazioni di obiettiva incertezza normativa, connesse a difficoltà interpretative o ad oscillazioni giurisprudenziali, sia quando si sia di fronte a comportamenti, indicazioni o avvertenze fuorvianti provenienti dalla medesima amministrazione, da cui possa conseguire difficoltà nella domanda di giustizia ed un'effettiva diminuzione della tutela giustiziale.
L'errore scusabile costituisce un istituto di carattere eccezionale che delinea una deroga al principio cardine della perentorietà dei termini di impugnazione; l’attuale art. 37 cod. proc. amm. non presenta elementi per una differente conclusione, dal momento che un uso eccessivamente ampio del riconoscimento, lungi dal rafforzare l’effettività della tutela giurisdizionale, potrebbe risolversi in un vulnus del principio di parità delle parti (art. 2, comma 1, Cod. proc. amm.), quanto a rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale.
Nel caso in cui la P.A. nei provvedimenti amministrativi abbia omesso di indicare, in violazione dell'art. 3, comma 4, l. 7 agosto 1990, n. 241, il termine per l'impugnazione, è possibile riconoscere l'errore scusabile ai fini della tempestività del ricorso; occorre tuttavia precisare che non si tratta di un esito scontato, occorrendo, piuttosto, verificare, caso per caso, se l’omissione determini una giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell’atto giacché, in caso contrario, tale inadempimento formale si risolverebbe in un’assoluzione indiscriminata dal termine di decadenza.
La possibilità di nomina di una specifica commissione per la verifica di anomalia, diversa dalla commissione di gara, è espressamente prevista dal d.lgs. n. 163 del 2006 senza distinguere tra appalti da aggiudicare al prezzo più basso (dove non c’è una commissione di gara) e appalti da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (dove c’è già una commissione di gara) ed era prevista specificamente dal bando di gara. Non sussiste pertanto alcuna illegittimità per l’avvenuta nomina di una commissione distinta, né alcuna illegittimità del bando per aver previsto tale possibilità, consentita dal medesimo d.lgs. n. 163 del 2006.













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giovedì 15 dicembre 2011
 
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