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Indici della Rassegna

Titolo
ESPROPRIAZIONE PER PUBLICA UTILITA’ – RETROCESSIONE DELLE AREE - PRESUPPOSTI - DICHIARAZIONE DI INSERVIBILITA’ DEL BENE
Argomento
Espropri
Abstract
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Testo
Riferimenti Giurisprudenziali :
- Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 15 dicembre 2011 n. 6619


Il provvedimento espropriativo autorizza, l’autorità espropriante, a sottrarre il bene al legittimo proprietario soltanto nella misura in cui effettivamente il bene stesso sia utilizzato per il conseguimento di quanto fissato con la dichiarazione di pubblica utilità. Ne consegue, pertanto, che la mancata utilizzazione, da parte della autorità espropriante, dei beni sottratti ai privati per la realizzazione dell’opera pubblica comporta la possibilità della sua restituzione a favore dell’ex proprietario.
Il DPR 327/2001, contempla due ipotesi di retrocessione: la retrocessione parziale e la retrocessione totale.
La retrocessione totale trova disciplina nell'art. 46 TU, in base al quale se l'opera pubblica non è stata realizzata o cominciata entro il termine di dieci anni, decorrente dalla data in cui è stato emesso il decreto di esproprio, ovvero se risulta, anche in epoca anteriore, l'impossibilità della sua esecuzione, l'espropriato può chiedere che sia accertata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e che siano disposti la restituzione del bene espropriato e il pagamento di una somma a titolo di indennità. Presupposto quindi perché operi la retrocessione totale è la mancata realizzazione dell'opera nel suo complesso.
La retrocessione parziale è disciplinata dall'art. 47 TU (ex art. L. n. 2359/1865) in base al quale quando è stata realizzata l'opera pubblica l'espropriato può chiedere la restituzione della parte del bene, già di sua proprietà, che non sia stata utilizzata per la realizzazione dell’opera pubblica.
Sostiene, però, il Consiglio di Stato con la sentenza evidenziata in epigrafe che, sia in base alla legge fondamentale (n. 2359 del 1865), sia attualmente ai sensi degli articoli 46 (retrocessione totale) e 47 (retrocessione parziale) del T.U. , l’istituto della retrocessione presuppone il valido compimento di un procedimento espropriativo, fino alla sua corretta conclusione con il decreto di esproprio e, pertanto, il prodursi dell’effetto estintivo/acquisitivo del diritto di proprietà e la dichiarazione di inservibilità del bene espropriato per la realizzazione di opera pubblica e non utilizzato ha valenza costitutiva soltanto per i soggetti espropriati o per i loro aventi causa.
Sussiste, quindi, una incompatibilità sul piano logico-giuridico tra accessione invertita e retrocessione ed infatti se si ritiene configurarsi accessione invertita non vi è stata espropriazione e, quindi, non può esservi retrocessione (l’area non può non essere stata dichiarata come irreversibilmente trasformata) se invece si richiede la retrocessione, non si può che essere in presenza di un bene in precedenza espropriato in tutto o in parte.
E’ pertanto legittima una sentenza che ha respinto la domanda di retrocessione parziale nel caso in cui non sia intervenuto alcun decreto di espropriazione definitiva, non potendosi ritenere equivalente a quest'ultimo l’irreversibile trasformazione del fondo.

[Geom. Renzo Graziotti]
Autore
Data
sabato 31 dicembre 2011
 
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