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Indici della Rassegna

Titolo
DIRITTO DI ACCESSO E TUTELA DEI SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI
Argomento
Appalti
Abstract
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Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 30 dicembre 2011 n. 6996
L’art. 13, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 163 del 2006, nell'escludere dal diritto di accesso agli atti di gara le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta ovvero a giustificazione della medesima, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali, costituisce un’ipotesi di speciale deroga rispetto alla disciplina di cui alla legge n. 241 del 1990, da applicare esclusivamente nei casi in cui l’accesso sia inibito in ragione della tutela di segreti tecnici o commerciali motivatamente evidenziati dall’offerente in sede di presentazione dell’offerta. La tutela del segreto trova un limite, tuttavia, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, in vista della difesa in giudizio degli interessi del richiedente in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito del quale viene formulata l’istanza di accesso.
Nel caso in cui le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta ovvero a giustificazione della medesima, costituiscano segreti tecnici o commerciali, l'accesso alle informazioni stesse è eccezionalmente consentito ed è strettamente collegato alla sola esigenza di difesa in giudizio; ciò presuppone un accurato controllo in ordine alla effettiva utilità della documentazione richiesta, alla stregua di una prova di resistenza e non può prescindere dalle eventuali preclusioni processuali in cui sia incorso il richiedente.
E’ legittimo il diniego di accesso alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali, nel caso in cui l’istanza ostensiva sia stata avanzata da una ditta esclusa dalla gara stessa, perché la relativa offerta è stata dichiarata complessivamente inaffidabile, ex art. 88 comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006; infatti, in tal caso, in considerazione delle ragioni poste a base della esclusione, non può ritenersi sussistente alcun interesse della ditta accedente attinente alla difesa nel giudizio avverso l’aggiudicazione disposta dalla stazione appaltante in favore della ditta controinteressata.
Dispongono i commi 5 e 6 dell'art. 13 del d.lgs. n. 163 del 2006 che:
"Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento;
c) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

6. In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), è comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso".
Come già osservato (Cons. St. Sez. V, 9.12.2008, n. 6121), l’accesso eccezionalmente consentito è strettamente collegato alla sola esigenza di difesa in giudizio, presuppone un accurato controllo in ordine alla effettiva utilità della documentazione richiesta, alla stregua di una prova di resistenza, e non può prescindere dalle eventuali preclusioni processuali in cui sia incorso il richiedente.
[Dott.ssa Marta Dolfi]
Autore
Data
sabato 31 dicembre 2011
 
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