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Indici della Rassegna

Titolo
COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI GARA
Argomento
Appalti
Abstract
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Testo
Riferimenti giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, sezione V – Sentenza 20 dicembre 2011 n. 6701.

Riferimenti normativi:
- D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, art. 84

Deriva dalla disposizione di cui all’art. 84 del codice dei contratti che la commissione di gara deve essere composta da “esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto”, e quindi da soggetti dotati di requisiti tecnici e professionalità necessaria a formulare un giudizio pienamente consapevole.
Ha specificato la giurisprudenza amministrativa che la regola enunciata dalla predetta disposizione di cui all’art. 84, costituendo espressione di principi generali, costituzionali e comunitari volti ad assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa, è da ritenersi operativa in qualsiasi gara, e quindi anche nelle procedure di evidenza pubblica non specificatamente disciplinate dal codice del contratti pubblici.
E’ di consolidata elaborazione giurisprudenziale il principio che l’art. 84 del D.Lgs 163/2006 non può ritenersi violato nel caso in cui la commissione di gara non sia esclusivamente composta da tecnici esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, dovendosi ritenere sufficiente che essi siano la maggioranza (e non quindi la totalità) dei componenti la commissione.
Ha chiarito infatti il Collegio che il requisito generale dell’esperienza deve essere inteso gradatamente ed in modo coerente con la molteplicità delle competenze di volta in volta richieste in relazione alla prestazione da affidare; non è necessario pertanto che l’esperienza professionale di ciascun componente copra tutti i possibili ambiti oggetto di gara, in quanto è la commissione unitariamente considerata che deve garantire quel grado di conoscenze tecniche richiesto, nella specifica fattispecie, in ossequio al principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
Ha puntualizzato altresì la giurisprudenza che la disposizione di cui all’articolo 84 del D.Lgs 163/2006, laddove ha inteso prevedere che i commissari siano “selezionati tra i funzionari della stazione appaltante”, non ha voluto privilegiare in senso assoluto il requisito dell’inserimento nell’organico dell’ente appaltante rispetto a quello del titolo di studio adeguato, costituendo il possesso di titolo di studio adeguato, elemento che garantisce a monte, almeno sotto un profilo presuntivo, l’adeguatezza della scelta.
Alla luce delle suddette molteplici considerazioni, il Consiglio di Stato, ha confermato la sentenza del Tribunale Amministrativo che aveva respinto il ricorso della ricorrente laddove denunciava la violazione della prefata disposizione di cui all’art. 84 del D.Lgs 163/2006, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento, per essere stati nominati tra i componenti della commissione, unitamente a tre tecnici dipendenti della p.a. stessa, due amministrativi di cui uno con qualifica di segretario comunale da oltre venti anni e l’altro con la qualifica di vice segretario, i quali, peraltro, per i titoli di studio posseduti, per le pregresse esperienze lavorative e per avere fatto parte di molteplici commissioni di gara, potevano sicuramente considerarsi “esperti”.
[Avv. Francesca Manili]

Autore
Data
sabato 31 dicembre 2011
 
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