Indici della Rassegna
Titolo
COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI GARA
Testo
Riferimenti giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, sezione V â Sentenza 20 dicembre 2011 n. 6701.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, art. 84
Deriva dalla disposizione di cui allâart. 84 del codice dei contratti che la commissione di gara deve essere composta da âesperti nello specifico settore cui si riferisce lâoggetto del contrattoâ, e quindi da soggetti dotati di requisiti tecnici e professionalità necessaria a formulare un giudizio pienamente consapevole.
Ha specificato la giurisprudenza amministrativa che la regola enunciata dalla predetta disposizione di cui allâart. 84, costituendo espressione di principi generali, costituzionali e comunitari volti ad assicurare il buon andamento e lâimparzialità dellâazione amministrativa, è da ritenersi operativa in qualsiasi gara, e quindi anche nelle procedure di evidenza pubblica non specificatamente disciplinate dal codice del contratti pubblici.
Eâ di consolidata elaborazione giurisprudenziale il principio che lâart. 84 del D.Lgs 163/2006 non può ritenersi violato nel caso in cui la commissione di gara non sia esclusivamente composta da tecnici esperti nello specifico settore cui si riferisce lâoggetto del contratto, dovendosi ritenere sufficiente che essi siano la maggioranza (e non quindi la totalità ) dei componenti la commissione.
Ha chiarito infatti il Collegio che il requisito generale dellâesperienza deve essere inteso gradatamente ed in modo coerente con la molteplicità delle competenze di volta in volta richieste in relazione alla prestazione da affidare; non è necessario pertanto che lâesperienza professionale di ciascun componente copra tutti i possibili ambiti oggetto di gara, in quanto è la commissione unitariamente considerata che deve garantire quel grado di conoscenze tecniche richiesto, nella specifica fattispecie, in ossequio al principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
Ha puntualizzato altresì la giurisprudenza che la disposizione di cui allâarticolo 84 del D.Lgs 163/2006, laddove ha inteso prevedere che i commissari siano âselezionati tra i funzionari della stazione appaltanteâ, non ha voluto privilegiare in senso assoluto il requisito dellâinserimento nellâorganico dellâente appaltante rispetto a quello del titolo di studio adeguato, costituendo il possesso di titolo di studio adeguato, elemento che garantisce a monte, almeno sotto un profilo presuntivo, lâadeguatezza della scelta.
Alla luce delle suddette molteplici considerazioni, il Consiglio di Stato, ha confermato la sentenza del Tribunale Amministrativo che aveva respinto il ricorso della ricorrente laddove denunciava la violazione della prefata disposizione di cui allâart. 84 del D.Lgs 163/2006, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento, per essere stati nominati tra i componenti della commissione, unitamente a tre tecnici dipendenti della p.a. stessa, due amministrativi di cui uno con qualifica di segretario comunale da oltre venti anni e lâaltro con la qualifica di vice segretario, i quali, peraltro, per i titoli di studio posseduti, per le pregresse esperienze lavorative e per avere fatto parte di molteplici commissioni di gara, potevano sicuramente considerarsi âespertiâ.
[Avv. Francesca Manili]
Data
sabato 31 dicembre 2011
Valuta questa Pagina stampa