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Indici della Rassegna

Titolo
Nessun obbligo per il Comune di assumere centralinisti non vedenti se l'impianto è gestibile in automatico
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. V, sent. 7 aprile 2004, n. 1966)
Testo


? Il fatto

Il ricorrente, iscritto all'albo professionale dei centralinisti non vedenti, appellava la sentenza emessa dal Tar con il quale veniva respinto il suo ricorso diretto all'annullamento del diniego di assunzione, da parte di un Comune, come centralinista non vedente.

L'unica censura dedotta dall'appellante consisteva nella violazione dell'art. 3, 1° comma, legge n. 113/85 per essere dotato, il Comune, di un centralino che prevede, per il suo funzionamento, "un posto di operatore".

Il Comune giustificava la mancata assunzione sul presupposto che l'apparecchio, pur potendo funzionare manualmente con la installazione di una consolle è, comunque, gestibile anche in automatico.


? Il principio

Il Consiglio di Stato, con la sentenza in epigrafe, sostiene che, sulla base degli accertamenti tecnici effettuati sul centralino del Comune appellato, si evince che l'apparecchio non è classificabile, sotto il profilo tecnico, tra quelli che richiedono necessariamente l'assistenza di un operatore.
Il centralino in questione consente le comunicazioni, sia interne che esterne, attraverso sistemi di collegamento automatici e consente la gestione del traffico senza operazione manuali.

"L'art. 3, 1° comma, legge n. 113/85 mira a garantire l'assunzione di centralinisti non vedenti in presenza di impianti che non possono funzionare se non con l'opera di un centralinista, ma non impone che, in presenza di un impianto gestibile in entrambi i modi, cioè in automatico o con operazioni manuali, se debba necessariamente assumere un centralinista non vedente, rendendo operativo il centralino per renderlo funzionante con l'assistenza di un operatore".

Tra l'altro - sottolineano i Giudici - per il funzionamento di un centralino come quello in questione con un centralinista non vedente sarebbe necessario adattare l'apparecchio con l'applicazione di una consolle "non vedenti".

Ciò sarebbe in palese contrasto con la potestà organizzativa dell'amministrazione e della conseguente discrezionalità di cui gode nella scelta degli strumenti operativi ritenuti necessari alla sua azione.


? In conclusione

L'art. 3, comma 1, legge n. 113/85 ha come obiettivo principe quello dell'assunzione di centralinisti non vedenti in presenza di impianti che non possono funzionare se non con l'opera di un centralinista, ma non impone che, in presenza di un impianto gestibile in automatico o con operazioni manuali si debba assumere un centralinista non vedente.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
lunedì 05 aprile 2004
 
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