Indici della Rassegna
Titolo
COMMISSIONI DI GARA
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. 13 dicembre 2011, n. 6523
Qualsiasi bando di gara, così come gli atti connessi, costituisce lex specialis della gara medesima ed il suo contenuto è vincolante in modo inderogabile non solo nei confronti di tutti i soggetti interessati ma anche e soprattutto dell'Amministrazione appaltante la quale è obbligatoriamente tenuta all'applicazione della normativa cui si è autovincolata.
Questa vincolatività è tanto più evidente quando il bando contempli regole espresse con formulazione assolutamente precisa e chiara.
La particolare natura della regolamentazione concorsuale ne garantisce la sua applicabilità pur laddove possa esistere una normativa generale, nel caso di specie una normativa interna, nella quale si indica come unico soggetto titolare, la persona fisica responsabile del procedimento.
Pertanto, qualora il bando preveda che le operazioni di gara di un appalto debbono essere svolte da una commissione giudicatrice, risulteranno illegittime tutte le operazioni esercitate da un organo differente da quello indicato.
Per commissione, infatti, si deve intendere un apparato a struttura collegiale, non quindi monocratica, che funziona in presenza di tutti i componenti.
Non solo quindi è richiesta la collegialità , ma essendo la commissione un collegio perfetto esso per poter legittimamente operare esige la presenza di tutti i componenti.
Eâ principio generale, infatti, quello in base al quale la commissione funziona solo se composta dal plenum, non essendo sufficiente nemmeno la maggioranza dei componenti, qualora si tratti di svolgere attività le quali implicano valutazioni di ordine tecnico â discrezionale.
Lâeventuale deroga alla collegiabilità è ammissibile solo laddove si tratti di svolgere operazioni preparatorie, istruttorie, ma comunque non vincolanti.
Essendo chiaro ed impregiudicato quanto sopra riportato, laddove nel bando si riporti chiaramente che tutte le operazioni, dalla verifica della correttezza formale della documentazione prodotta, al possesso dei requisiti dei concorrenti, alla valutazione, debbano essere svolte dalla commissione, le attività adempiute senza rispettare la collegialità richiesta saranno illegittime.
Una volta accertata in sede giurisdizionale la predetta illegittimità , essa andrà a inficiare lâintera complessa valutazione concorsuale con conseguente travolgimento dellâintero procedimento e di tutti gli atti posti in essere.
Lâillegittima formazione della commissione vizia infatti qualsiasi scelta riconoscendo la possibilità dellâimpugnazione a coloro che non hanno ottenuto il provvedimento favorevole, senza necessità di provare che una differente commissione o organo avrebbe adottato un differente provvedimento.
[Dott. Grasselli Stefano]
Data
sabato 31 dicembre 2011
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