Indici della Rassegna
Titolo
TRASFERIMENTO DEL DIPENDENTE PUBBLICO PER INCOMPATIBILITÃ AMBIENTALE
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza 16 dicembre 2011 n. 6623.
comma 1, n. 2 del D.M. 2 aprile 1968 n.
Il provvedimento amministrativo con cui un'amministrazione pubblica dispone il trasferimento del dipendente pubblico per incompatibilità ambientale è il risultato di una valutazione ampiamente discrezionale di fatti e condotte che possono pregiudicare il prestigio, il decoro, l'immagine e la funzionalità dell'ufficio e, più in generale, la regolarità e il buon andamento dell'azione amministrazione.
La sentenza del Consiglio di Stato è perfettamente in linea con la consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui il trasferimento per incompatibilità ambientale di un dipendente pubblico non ha carattere sanzionatorio, né natura disciplinare in quanto non rappresenta il risultato di comportamenti contrari ai doveri d'ufficio, cioè quelli, più in generale, consistenti nelle violazioni degli obblighi e dei doveri previsti nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. In realtà il provvedimento che dispone il trasferimento del dipendente pubblico per incompatibilità ambientale deve essere debitamente motivato ed ha la finalità di tutelare il prestigio ed il corretto funzionamento degli uffici pubblici e di garantire la regolarità e la continuità dell'azione amministrativa mirando ad eliminare la causa obiettiva dei disagi e delle difficoltà che discendono dalla presenza del dipendente, tanto da trascendere da ogni valutazione circa l'imputabilità al dipendente di eventuali profili soggettivi di colpa per la situazione di incompatibilità ambientale ingeneratasi.
Ai fini della legittimità di un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale sono del tutto ininfluenti i successivi sviluppi di carriera del dipendente o la eventuale successiva attribuzione allo stesso di incarichi di particolare rilevanza, che non incidono sulle ragioni che hanno indotto lâAmministrazione al precedente trasferimento e che quindi non determinano in alcun modo una qualche carenza di interesse da parte dellâAmministrazione stessa a veder confermata, in sede giurisdizionale, la legittimità della sua precedente, contestata, attività .
In tali casi non si ha violazione dellâobbligo di dare comunicazione dell'avvio del procedimento quando sia comunque intervenuta la conoscenza da parte dellâinteressato del procedimento in itinere e la partecipazione dello stesso al procedimento sia stata resa comunque possibile con forme equivalenti, in modo da poter ritenere in concreto raggiunto lo scopo perseguito dalla norma.
Eâ da ritenersi legittimo, pertanto, un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale, anche se adottato prima ancora che il dipendente potesse conoscere integralmente gli atti relativi al procedimento di trasferimento avviato a suo carico, nel caso in cui lâinteressato abbia comunque avuto modo di interloquire con l'Amministrazione, prospettando compiutamente le proprie deduzioni e riserve in ordine alle vicende che hanno condotto allâemanazione del trasferimento e negando la sussistenza di alcuna situazione di incompatibilità ambientale.
[dott. Roberto Bongarzone]
Data
sabato 31 dicembre 2011
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