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Indici della Rassegna

Titolo
RAPPORTO DI SERVIZIO DEI SOGGETTI PRIVATI CHE ESERCITANO FUNZIONI AMMINISTRATIVE NELL’INTERESSE DELLA P.A. E CONNESSA RESPONSABILITA’ CONTABILE
Argomento
Codice della Strada
Abstract
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Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte dei Conti, Sez. Giur. Regione Abruzzo, sent. 1 dicembre 2011 n. 387
Per quanto riguarda il rapporto di servizio dei soggetti privati che esercitano funzioni amministrative nell’interesse della p.a. la Corte di Cassazione ha più volte affermato che, ai fini dell'esercizio della giurisdizione contabile di responsabilità, l'attività svolta da una società - privata o pubblica - in virtù di concessione amministrativa, è qualificabile come esercizio di una funzione amministrativa e determina l'inserimento della società stessa nell'apparato organizzativo della P.A., dando luogo ad un vero e proprio rapporto di servizio, pienamente idoneo a giustificare l'esercizio della giurisdizione contabile, atteso che detta società, in considerazione dei compiti e delle funzioni alla stessa devolute dalla concessione, e comportanti l'esercizio di poteri autoritativi nei confronti dei terzi, nonché l'assunzione della veste di "agente dell'amministrazione", deve ritenersi funzionalmente e temporaneamente inserita nell'apparato organizzativo della P.A. conferente la gestione del servizio, che in difetto l'ente avrebbe potuto-dovuto gestire in proprio.
Con l’atto all’esame, la Procura regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio una società privata, locatrice della strumentazione necessaria al funzionamento dell’apparecchiatura "Autovelox C-104" come da disciplinare sottoscritto tra la medesima ed un comune, per sentirla condannare al risarcimento del danno, arrecato al citato ente relativo all’omessa verbalizzazione di chi ometteva di comunicare i dati del conducente/trasgressore, così come previsto dall’art. 126 bis del codice della strada per la decurtazione dei punti sulla patente, nei casi previsti dai commi 8 e 9 dell’art. 142 del C.d.S.
Relativamente, infatti, a n. 100 verbali veniva accertato che mancava la comunicazione dei dati del conducente/trasgressore, con la conseguente omissione dell’incasso di euro 250,00 per ogni verbale, per un totale di euro 25.000.
Nonostante la segnalazione in proposito del responsabile del servizio del comune al Sindaco, non veniva assunta alcuna iniziativa in proposito. Il responsabile riportava al primo cittadino la sussistenza di danni economici per l’ente e di responsabilità penali.
Ritenuta la sussistenza del rapporto di servizio della società con il Comune, il P.M. la citava a giudizio per i danni relativi alla mancata verbalizzazione dei casi di omessa comunicazione dei dati dei trasgressori/conducenti.
In via preliminare è evidente che la società - sebbene estranea alla compagine della P.A. in quanto non organicamente inserita nella stessa - abbia svolto funzioni pubblicistiche realizzando il c.d. rapporto di servizio necessario per il radicamento della giurisdizione di questa Corte.
Nel merito la società convenuta, per n. 100 verbali, non aveva provveduto alla contestazione dell’omessa comunicazione delle generalità del conducente dell’autoveicolo, ai sensi degli artt. 126 e 126 bis C.d.S.
Di tale omissione deve essere ritenuta responsabile la società affidataria del servizio, atteso che la ditta era obbligata, tra l’altro: a) a fornire l’assistenza e alla consulenza tecnica per il buon esito del rilievo dell’infrazione; b) a provvedere alla ricerca dei dati relativi ai proprietari dei veicoli e alla stampa dei ruoli; c) alla collaborazione e all’assistenza necessaria per la formazione dei ruoli.
A causa della condotta gravemente negligente della società affidataria del servizio, l’ente locale abbia perso l’introito di euro 25.000, corrispondenti alla sanzione di euro 250,00 per la violazione dell’art. 126 bis c.d.s. moltiplicata per il numero dei nominativi dei trasgressori.
Pertanto la ditta affidataria, con la sentenza in epigrafe, è stata condannata al risarcimento del danno pari a euro 25.000,00 oltre rivalutazione monetaria dalla data dell’omissione alla data di deposito della sentenza, cui dovranno aggiungersi gli interessi legali dalla data dell’esborso all’effettivo soddisfo in favore del Comune appaltante.
[Dott.ssa Marta Dolfi]


Autore
Data
sabato 31 dicembre 2011
 
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