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Indici della Rassegna

Titolo
“MANTENIMENTO” DEL PASSO CARRABILE SENZA L’AUTORIZZAZIONE DEL PROPRIETARIO DELLA STRADA
Argomento
Codice della Strada
Abstract
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Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tribunale Viterbo, sez. dist. Montefiascone, sent. 6 ottobre 2011 n. 41
- Tribunale Viterbo, sez. dist. Montefiascone, sent. 6 ottobre 2011 n. 42

La Provincia di Viterbo ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Valentano con cui accoglieva i distinti ricorsi in opposizione del L.M. (sent. 41/2011) e del D.T. (sent. 42/2011) relativi alla contestata violazione dell’art. 22, 11° comma del C.d.S. per “mantenimento di un passo carrabile senza l’autorizzazione del proprietario della strada”.

Sostiene il giudice di prime cure che l’anteriorità dell’accesso rispetto all’acquisizione della strada da parte della Provincia di Viterbo sia sufficiente ad esimere il ricorrente dall’onere di munirsi della richiesta autorizzazione.

Il Giudice del secondo grado, con le sentenze in epigrafe, ha ritenuto che “anche qualora dovesse aversi per provata la ridetta anteriorità dell’accesso, infatti, varrebbe comunque considerare come il ridetto art. 22 riguardi giustappunto i passaggi abusivi all’atto della sua entrata in vigore, ovvero alla data del 1° gennaio 1993”.

Il Tribunale di Viterbo, sez. distaccata di Montefiascone, definitivamente pronunciando ed in accoglimento dell’appello ha condannato gli appellati L.M. e D. T. al rimborso delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.

[Dott.ssa Marta Dolfi]


Autore
Data
sabato 31 dicembre 2011
 
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