Indici della Rassegna
Titolo
âMANTENIMENTOâ DEL PASSO CARRABILE SENZA LâAUTORIZZAZIONE DEL PROPRIETARIO DELLA STRADA
Argomento
Codice della Strada
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tribunale Viterbo, sez. dist. Montefiascone, sent. 6 ottobre 2011 n. 41
- Tribunale Viterbo, sez. dist. Montefiascone, sent. 6 ottobre 2011 n. 42
La Provincia di Viterbo ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Valentano con cui accoglieva i distinti ricorsi in opposizione del L.M. (sent. 41/2011) e del D.T. (sent. 42/2011) relativi alla contestata violazione dellâart. 22, 11° comma del C.d.S. per âmantenimento di un passo carrabile senza lâautorizzazione del proprietario della stradaâ.
Sostiene il giudice di prime cure che lâanteriorità dellâaccesso rispetto allâacquisizione della strada da parte della Provincia di Viterbo sia sufficiente ad esimere il ricorrente dallâonere di munirsi della richiesta autorizzazione.
Il Giudice del secondo grado, con le sentenze in epigrafe, ha ritenuto che âanche qualora dovesse aversi per provata la ridetta anteriorità dellâaccesso, infatti, varrebbe comunque considerare come il ridetto art. 22 riguardi giustappunto i passaggi abusivi allâatto della sua entrata in vigore, ovvero alla data del 1° gennaio 1993â.
Il Tribunale di Viterbo, sez. distaccata di Montefiascone, definitivamente pronunciando ed in accoglimento dellâappello ha condannato gli appellati L.M. e D. T. al rimborso delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
[Dott.ssa Marta Dolfi]
Data
sabato 31 dicembre 2011
Valuta questa Pagina stampa