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Indici della Rassegna

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Notizie in breve
Abstract
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Testo
ALLA GUIDA A 17 ANNI CON UN ACCOMPAGNATORE
Riferimenti Normativi:
- D.M. 11 novembre 2011 n. 213
Dal 2012 chi possiede un titolo di guida valido potrà esercitarsi alla guida di un'auto già a 17 anni affiancato da un accompagnatore abilitato.
Lo prevede il D.M. 11 novembre 2011, n. 213 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2011, n. 298) con il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha dato attuazione all'art. 115 del codice della strada (così come modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120).
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla guida accompagnata, il minore dovrà frequentare un corso di formazione presso un'autoscuola di durata non inferiore a dieci ore effettive di guida (implementabili dal genitore o dal legale rappresentante del minore d'intesa con l'autoscuola) al termine del quale l'allievo ha diritto al rilascio dell'attestato di frequenza.
L'autorizzazione alla guida contiene le informazioni relative ai soggetti che, in qualità di accompagnatori, assistono il minore che si esercita: possono essere designati, al massimo, tre accompagnatori che devono avere un'età non superiore a sessanta anni e devono essere titolari, da almeno dieci anni, di patente di guida della categoria B o superiore (con esclusione di quelle speciali e non soggetta negli ultimi 5 anni a sospensione per violazione di norme del codice della strada) in corso di validità e rilasciata dallo Stato italiano ovvero da altro Stato comunitario o appartenente allo Spazio economico europeo, purche' riconosciuta da non meno di cinque anni.

IN TEMA DI ESPROPRIAZIONE L’INDENNITÀ DEVE ESSERE SEMPRE PROPORZIONATA ANCHE NELLA IPOTESI DI OMISSIONE DELL’ICI
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte Costituzionale, sent. 22 dicembre 2011, n. 338.
Con tale decisione i giudici si sono pronunciati sulla questione di legittimità sollevata dalle Sezioni Unite civili di Cassazione relativa alla disposizione dell’articolo 16, al comma primo, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (concernente “Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”) nella parte in cui non impone la riduzione della indennità di espropriazione delle aree fabbricabili, in relazione all’obbligo di dichiarazione o di denuncia per le variazioni ICI, prevedendo, quindi, che l’indennizzo per i proprietari espropriati di tali aree non possa superare il valore ICI dichiarato dagli stessi.
Nell’interpretazione vigente sin’ora, tale disposizione condizionava la quantificazione della indennità all’originario comportamento tenuto (a fini tributari) dall’espropriato, poiché, in assenza di dichiarazione ICI o per indicazione di un valore irrisorio, la relativa indennità si sarebbe potuta azzerare per carenza del valore di riferimento.
Con la decisione in commento, la Consulta ha precisato che il sopra menzionato articolo 16, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 è incompatibile con la tutela minima del diritto di proprietà, poiché non contempla alcun meccanismo che, nel caso di omessa dichiarazione/denuncia ICI, consenta di porre un limite alla totale elisione di tale indennità, garantendo, in ogni caso, un ragionevole rapporto tra valore venale del suolo espropriato e l’ammontare della indennità.
Rimane ferma la discrezionalità del legislatore di stabilire sanzioni che, eventualmente, possano incidere anche sulla indennità di espropriazione, purchè non realizzino una sostanziale confisca del bene, con il sacrificio illegittimo del diritto di proprietà all’esclusivo interesse finanziario leso dal contribuente.
Tutto ciò tenendo in debita considerazione la differenza di procedimenti e di garanzie che sovrintendono all’accertamento tributario ed alle relative sanzioni, già autonomamente previste dal già citato d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA P.A.: NEL DETERMINARE IL RISARCIMENTO DEI DANNI, IL GIUDICE AMMINISTRATIVO DEVE TENER CONTO ANCHE DELLA CIRCOSTANZA CHE IL PRIVATO ABBIA INVITATO L'AMMINISTRAZIONE AD ESERCITARE IL POTERE DI AUTOTUTELA

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, sez. V, sent. 29 novembre 2011, n. 6296

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, c.p.a., il giudice amministrativo, nel determinare il risarcimento del danno, deve tener conto non soltanto della mancata impugnazione del provvedimento dannoso, ma anche dell'omessa attivazione di altri rimedi potenzialmente idonei ad evitare il danno, quali la via dei ricorsi amministrativi e l'assunzione di atti di iniziativa finalizzati alla stimolazione dell'autotutela amministrativa (c.d. invito all'autotutela). In tale prospettiva, è sufficiente che l'amministrazione sia stata messa in condizione, tramite un apposito "avviso di danno" consistente nell'invito all'autotutela, di ritornare sul proprio atto, esercitando il potere di annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990, al fine di evitare di incorrere nella condanna al risarcimento del danno anche per le spese ulteriori sostenute dal privato.

CONCORSI PUBBLICI: LA PRODUZIONE DEI TITOLI NON PUÒ AVVENIRE DOPO L'ESPLETAMENTO E LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE ED ORALI
Riferimenti Giurisprudenziali:
- TAR Calabria, sez. II, sent. 25 novembre 2011, n. 1469
In materia di concorsi pubblici per titoli ed esami, è illegittima la clausola del bando nella quale si prevede che la produzione dei titoli abbia luogo dopo l'espletamento e la valutazione delle prove scritte ed orali.
In materia di concorsi pubblici per titoli ed esami è, infatti, necessario (onde evitare che le commissioni esaminatrici stabiliscano i criteri calibrando i punteggi da attribuire a seconda dei "curricula" dei partecipanti) che la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, sia effettuata prima che si proceda alla correzione degli elaborati (e, pertanto, prima che siano identificati i soggetti ammessi alla prova orale).
Per quanto attiene i concorsi delle Amministrazioni statali, dispone esplicitamente in tal senso l'art. 8 d.P.R. n. 487/1994 che costituisce espressione di un principio generale, che interessa tutte le Pubbliche Amministrazioni e che è volto a salvaguardare l'imparzialità e la trasparenza delle selezioni concorsuali.
E' vero, peraltro, che, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa (per tutte, cfr. Cons. St., V, n. 4863/2000) il principio non va interpretato in modo eccessivamente rigoroso e formalistico, sicché deve escludersi l'illegittimità della procedura nel caso in cui l'Amministrazione, prima della correzione degli elaborati, abbia puntualmente predeterminato i criteri di attribuzione dei punteggi in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di alterazione del giudizio.
Non è il caso in cui la lex specialis lascia ampio spazio all'apprezzamento discrezionale dell'Amministrazione e non delinea un'applicazione matematica di punteggi già predeterminati in riferimento ai diversi titoli.

RILIEVO OFFICIOSO DELLA NULLITA’ DEL CONTRATTO

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Cassazione Civile, Ord. Interlocutoria, sent. 28 novembre 2011 n. 25151

La prima Sezione civile ha rinvenuto un contrasto di orientamenti, consapevole ma non ancora composto, sulla questione se sia ammesso il rilievo officioso della nullità del contratto soltanto quando sia stata formulata la domanda di esatto adempimento, oppure anche allorché sia stata proposta la domanda di risoluzione, annullamento o rescissione del contratto. Per questa ragione, essa ha disposto la rimessione degli atti al primo Presidente, per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.


ULTRAPETIZIONE
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, sez. II, sent. 15 dicembre 2011 n. 26968
Sussiste vizio di ultrapetizione quando il giudice accorda alla parte più di quanto domandato, in violazione della regola di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
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Data
sabato 31 dicembre 2011
 
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