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Indici della Rassegna

Titolo
ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA DELLA CONCESSIONE EDILIZIA PRECEDENTEMENTE RILASCIATA: ILLEGITTIMITA’
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
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Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Campania, Salerno, Sez. I, sent. 3 gennaio 2012 n. 3

E’ illegittimo il provvedimento di annullamento in autotutela di una concessione edilizia, ove la P.A. abbia radicalmente omesso di effettuare la dovuta comparazione tra l’interesse pubblico all’annullamento dell’atto ampliativo e l’affidamento maturato dal destinatario del titolo edilizio in ordine all’esercizio (già peraltro, nella specie, ampiamente avvenuto) delle facoltà con lo stesso attribuite; infatti, l’annullamento di ufficio presuppone una congrua motivazione sull’interesse pubblico attuale e concreto a sostegno dell’esercizio discrezionale dei poteri di autotutela, con una adeguata ponderazione comparativa, che tenga anche conto dell’interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni, che su di esso si sono consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall’Amministrazione.
La ricorrente ha impugnato i provvedimenti del Comune con cui veniva annullata, in via di autotutela, la concessione edilizia precedentemente rilasciata.
Il Comune, infatti, dopo aver autorizzato la ristrutturazione di un fabbricato e dopo che i lavori assentiti si trovavano in un avanzato stato di esecuzione (essendo stati realizzati il consolidamento strutturale dell’immobile, i muri di contenimento, il completamento del piano terra e del corpo centrale del fabbricato), ha disposto, mediante i provvedimenti impugnati, l’annullamento dei relativi titoli edilizi e la conseguente demolizione delle opere realizzate.
Il Tar Campania, con la sentenza in esame, ha ritenuto dover accogliere la domanda di annullamento della ricorrente per i motivi di seguito esposti.
Per costante giurisprudenza, "l’annullamento di ufficio presuppone una congrua motivazione sull’interesse pubblico attuale e concreto a sostegno dell’esercizio discrezionale dei poteri di autotutela, con una adeguata ponderazione comparativa, che tenga anche conto dell’interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni, che su di esso si sono consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall’Amministrazione" (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 16 aprile 2010, n. 2178);
Ebbene, i giudici amministrativi hanno rilevato nella fattispecie esaminata che nell’impugnato provvedimento di autotutela non vi fosse traccia della richiesta motivazione, tesa a comparare l’interesse pubblico all’annullamento dell’atto ampliativo con l’affidamento maturato dal destinatario in ordine all’esercizio (già peraltro, nella specie, ampiamente avvenuto) delle facoltà con lo stesso attribuite.
Autore
Data
domenica 15 gennaio 2012
 
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