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Titolo
ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA DELLA CONCESSIONE EDILIZIA PRECEDENTEMENTE RILASCIATA: ILLEGITTIMITAâ
Argomento
Edilizia e urbanistica
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Campania, Salerno, Sez. I, sent. 3 gennaio 2012 n. 3
Eâ illegittimo il provvedimento di annullamento in autotutela di una concessione edilizia, ove la P.A. abbia radicalmente omesso di effettuare la dovuta comparazione tra lâinteresse pubblico allâannullamento dellâatto ampliativo e lâaffidamento maturato dal destinatario del titolo edilizio in ordine allâesercizio (già peraltro, nella specie, ampiamente avvenuto) delle facoltà con lo stesso attribuite; infatti, lâannullamento di ufficio presuppone una congrua motivazione sullâinteresse pubblico attuale e concreto a sostegno dellâesercizio discrezionale dei poteri di autotutela, con una adeguata ponderazione comparativa, che tenga anche conto dellâinteresse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni, che su di esso si sono consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dallâAmministrazione.
La ricorrente ha impugnato i provvedimenti del Comune con cui veniva annullata, in via di autotutela, la concessione edilizia precedentemente rilasciata.
Il Comune, infatti, dopo aver autorizzato la ristrutturazione di un fabbricato e dopo che i lavori assentiti si trovavano in un avanzato stato di esecuzione (essendo stati realizzati il consolidamento strutturale dellâimmobile, i muri di contenimento, il completamento del piano terra e del corpo centrale del fabbricato), ha disposto, mediante i provvedimenti impugnati, lâannullamento dei relativi titoli edilizi e la conseguente demolizione delle opere realizzate.
Il Tar Campania, con la sentenza in esame, ha ritenuto dover accogliere la domanda di annullamento della ricorrente per i motivi di seguito esposti.
Per costante giurisprudenza, "lâannullamento di ufficio presuppone una congrua motivazione sullâinteresse pubblico attuale e concreto a sostegno dellâesercizio discrezionale dei poteri di autotutela, con una adeguata ponderazione comparativa, che tenga anche conto dellâinteresse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni, che su di esso si sono consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dallâAmministrazione" (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 16 aprile 2010, n. 2178);
Ebbene, i giudici amministrativi hanno rilevato nella fattispecie esaminata che nellâimpugnato provvedimento di autotutela non vi fosse traccia della richiesta motivazione, tesa a comparare lâinteresse pubblico allâannullamento dellâatto ampliativo con lâaffidamento maturato dal destinatario in ordine allâesercizio (già peraltro, nella specie, ampiamente avvenuto) delle facoltà con lo stesso attribuite.
Data
domenica 15 gennaio 2012
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