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Titolo
LA SCARPATA NON RIENTRA NELLâAREA PERTINENZIALE DELLâAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SE SI TROVA OLTRE LA BANCHINA E LA CUNETTA
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tribunale di Viterbo, sent. 6 agosto 2011, n. ___
P.R. e L.M.W. citavano in giudizio la Provincia di Viterbo per sentirla condannare alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza della scarpata adiacente il terreno di proprietà dei ricorrenti.
Sostenevano questi ultimi che la detta scarpata fosse pertinenziale alla strada e quindidi proprietà della provincia in quanto rientrante nel confine della sede stradale.
Il giudice, con la sentenza in epigrafe, analizzati gli atti di causa ha ritenuto doversi concludere che la proprietà del terreno scosceso prospiciente la strada fosse di proprietà dei ricorrenti. Infatti, la strada su cui insiste la scarpata risulta delimitata dalla banchina e oltre dalla cunetta.
Ai sensi, infatti, dei punti 21 e 10 dellâart. 3 del C.d.S. la fascia di pertinenza della strada è costituita dalla striscia di terreno tra la carreggiata e il confine stradale mentre il confine stesso è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
Desume il giudice, quindi, che la scarpata costituisce il confine stradale rientrando nellâarea pertinenziale ove rappresenti il limite stradale, in assenza di cunetta o fosso di guardia. Al contrario, in presenza, come nella fattispecie esaminata, sia della banchina sia della cunetta, non può essere che questâultimo il confine stradale, dandosi diversamente luogo ad una estensione della sede stradale oltre il limite necessario a scapito dei proprietari limitrofi.
Dagli atti acquisiti è risultato che lâarea scoscesa in contestazione è posta ad oltre 3 metri dalla sede stradale ed, essendo digradante verso il basso, nella parte alta, la distanza della scarpata è anche superiore.
Dalla lettura di pronunce giurisprudenziali in materia emerge, inoltre, che la scarpata è da considerarsi pertinenza della strada nei casi in cui si innalzi verticalmente lungo il ciglio di essa e se ne afferma la natura pertinenziale al pari di fossi e banchine.
Diversa è la situazione in cui la strada sia separata dalla scarpata da uno spazio di maggiore ampiezza tanto da trovarsi oltre la banchina ed anche la cunetta.
Eâ stato, quindi, escluso lâobbligo di manutenzione da parte della provincia in veste di proprietaria. Ritiene il giudice che un obbligo sarebbe potuto derivare dalla previsione di cui allâart. 30 comma 4 del C.d.S. o eventualmente sul presupposto che la Provincia, nella realizzazione della strada, abbia apportato delle modifiche allo stato dei luoghi tali da danneggiare le proprietà limitrofe.
[Dott.ssa Marta Dolfi]
Data
domenica 15 gennaio 2012
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