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Testo
OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, sentenza 19 ottobre 2011, n. 21598
La Suprema Corte, con la sentenza in epigrafe ha rigettato lâopposizione ordinaria di un cittadino proposta avverso alcune cartelle di pagamento, notificate da Equitalia.
In precedenza, il giudice di pace aveva respinto lâopposizione del contribuente, il quale avrebbe dovuto proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Dello stesso avviso è stata la Suprema Corte, secondo cui, avverso la cartella esattoriale per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie è ammissibile âl'opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, soltanto ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatale, in quanto sia mancata la notificazione dell'ordinanza- ingiunzione o del processo verbale di contestazione: in tal caso l'opposizione consente all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori. Qualora invece la cartella esattoriale sia stata notificata per attivare il procedimento esecutivo di riscossione della sanzione, la cui debenza è stata già definitivamente accertata, il destinatario che voglia contestare l'esistenza del titolo esecutivo può esperire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 ovvero, se intenda dedurre vizi formali della cartella, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., secondo le forme ordinarie (Cass. n. 5871 del 2007; Cass. 21793 del 2010).
Inoltre, i Giudici di Piazza Cavour hanno puntualizzato che lâindividuazione del mezzo di impugnazione avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta sulla base del principio dell'apparenza, ovvero con riferimento alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice a quo, a prescindere da quella delle parti.
Nel caso in esame il Giudice di pace, aveva dichiarato inammissibile l'opposizione a cartella esattoriale presentata nelle forme di cui alla L. n. 689 del 1981, in quanto il ricorrente non ha proposto opposizione all'esecuzione.
Sulla scorta delle suesposte motivazioni, lâunico rimedio esperibile contro la sentenza del Giudice di pace depositata dopo il 2 marzo 2006, sarebbe stato l'appello e non il ricorso per Cassazione, proponibile, qualora il Giudice del merito avesse qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione e si fosse pronunciato sul merito della stessa.
INTERPRETAZIONE AUTENTICA RELATIVA ALLâOPPOSIZIONE a DECRETO INGIUNTIVO
Riferimenti Normativi:
- Legge n. 218 del 29 dicembre 2011
Pubblicata in Gazzetta la legge n. 218 del 29 dicembre 2011 cd. "salva decreto ingiuntivo", recante "Modifica dellâarticolo 645 e interpretazione autentica dellâarticolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo".
In particolare il provvedimento (a seguito della sentenza 9 settembre 2010, n. 19246 della Corte di Cassazione) sopprime, al secondo comma dellâarticolo 645 c.p.c., le parole "; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà ".
Inoltre nei procedimenti pendenti, il primo comma dell'articolo 165 c.p.c. va così interpretato: la riduzione del termine di costituzione dellâattore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se lâopponente abbia assegnato allâopposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui allâarticolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice.
Data
domenica 15 gennaio 2012
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