Indici della Rassegna
Titolo
ENERGIA RINNOVALE: CONFERENZA DI SERVIZI E RUOLO DEI COMUNI
Testo
Riferimenti giurisprudenziali:
- Tar Piemonte sez. I n. 1342 del 21 dicembre 2011
Riferimenti normativi:
- D.lgs. 387/2003 art. 12
- L. 241/90 art. 14 ter e 14 quater
- DL 138/2011 convertito con L. 148/2011
La sentenza in commento ha affrontato, tra gli altri aspetti giuridici, due principali e rilevanti questioni in materia di procedimento ex art. 12 del D.lgs 387/03 ai fini del rilascio dellâautorizzazione unica alla costruzione e installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
La prima questione oggetto di analisi da parte dellâorgano giudicante riguarda la natura della conferenza di servizi che viene indetta dallâamministrazione procedente a seguito dellâistanza presentata dal soggetto privato. I Giudici amministrativi hanno evidenziato lâesistenza di due orientamenti difformi nella recente giurisprudenza amministrativa: il primo propenso ad affermare la natura istruttoria della conferenza di servizi ai fini dellâAU ( Tar Campania napoli sez. 9345/09, 9367/09 e 157/2010; Consiglio di Stato sez. VI n. 3502/2004), lâaltro che ravvisa gli elementi conformi ad una natura giuridica decisoria ( Consiglio di Stato sez. VI 1020/2010; Tar Campania Napoli sez. V n. 1479/2010).
Secondo i Giudici, anche alla luce delle linee guida nazionali che richiamano gli art. 14 e seguenti della L. 241/90, la conferenza di servizi ex art. 12 Dlgs 387/03 ha natura decisoria. Del resto la previsione che la conferenza debba concludersi con una determinazione motivata da parte del responsabile del procedimento, che lâautorizzazione unica debba conformarsi a detta determinazione e che la stessa sostituisce ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso è compatibile solo con una natura decisoria.
Nella caso di specie, i Giudici hanno anche affrontato una seconda questione giuridica, in merito al ruolo del Comune nella conferenza di servizi sul cui territorio è prevista la costruzione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili.
Il Tar, nel richiamare la normativa di settore, ha specificato che lâautorizzazione unica si inserisce nella pianificazione urbanistica e può costituire una variante allo strumento urbanistico se nellâambito del procedimento si sia giunti ad una ponderata valutazione circa la coerenza sostanziale dellâautorizzazione unica con le esigenze di pianificazione. Ciò non significa che lâamministrazione Comunale sia titolare di un potere di veto in ordine alla realizzazione dellâimpianto ma, che un eventuale dissenso da parte del Comune in seno alla conferenza di servizi deve essere preso in considerazione ed eventualmente superato nella determinazione conclusiva sulla scorta di una motivazione adeguata che dia conto delle posizioni prevalenti.
A seguito di una motivata conclusione della conferenza di servizi, per il rilascio dellâautorizzazione, non sarà , quindi, necessario attivare la complessa procedura di variazione dello strumento urbanistico ma la stessa autorizzazione ne determinerà di diritto una variante.
[a cura della Dott. Paolo Felice]
Data
mercoledì 15 febbraio 2012
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