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Indici della Rassegna

Titolo
PERTINENZE – NUOVE COSTRUZIONI
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
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Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato Sez. IV - Sent. n. 615 del 02 febbraio 2012
Riferimenti normativi:
- L. 92/1982 – D.P.R. 380/2001

La pertinenza è qualsiasi cosa destinata in modo durevole al servizio od ornamento di altra considerata come principale.
La nuova costruzione è invece intesa come ogni trasformazione edilizia e urbanistica territoriale, tra le quali rientra l’ampliamento delle strutture all’esterno della sagoma esistente qualora superi un certo volume.
La pertinenza risulta caratterizza da due elementi essenziali: uno oggettivo ovvero il nesso funzionale e strumentale tra la cosa accessoria e principale, avendo l’obiettivo di garantire a questa ultima un uso permanente e l’altro la ridotta dimensione del manufatto rispetto al bene cui inerisce.
L’individuazione di questa ultima caratteristica è molto importante in quanto dalla sua configurazione discende la necessità o meno per il titolare dell’opera di richiedere il rilascio della concessione edilizia oggi permesso di costruire per poter procedere alla costruzione.
Qualora la struttura sia di notevoli dimensioni, stabilmente collegata al suolo esprimendosi in un ampliamento dell’immobile modificativo dell’assetto territoriale ed andando ad occupare aree e volumi ulteriori rispetto alla cosa principale essa è considerata nuova costruzione.


In tale accezione rientra una pensilina costruita per migliorare la funzionalità di un locale, in particolare per garantire la protezione dagli agenti atmosferici delle operazioni di carico e scarico dei beni; opera costruita con sostegni fissi ancorati al suolo e di dimensioni tali da non poter essere individuata come pertinenza.
Così come individuata essa, qualificata come struttura permanente sia da un punto di vista della funzione che delle sue caratteristiche, non può che essere considerata una nuova costruzione e pertanto rientrando gli interventi nelle ipotesi di cui all’art. 3 D.P.R. 380/2001.
Questa valutazione della situazione deve essere collegata esclusivamente alla fattispecie reale non assumendo alcun rilievo l’eventualità che il regolamento edilizio comunale possa far rientrare le pensiline tra le pertinenze, poiché tale determinazione in astratto deve poi essere analizzata e correlata alla situazione fattuale.
Ogni situazione astratta deve necessariamente essere analizzata, calata e valutata in riferimento alla realtà esistente per una adeguata e corretta applicazione della normativa.
Qualificata come nuova opera, la sua costruzione soggiace, da un punto di vista procedimentale amministrativo, alla previsione legislativa e l’ iter per l’emanazione dell’eventuale provvedimento di demolizione dell’opera, rientrando questo nell’espletamento, a natura vincolante, del potere repressivo, non soggiace alla preventiva comunicazione di avvio del procedimento.
[Dott. Grasselli Stefano]
Autore
Data
mercoledì 15 febbraio 2012
 
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