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Indici della Rassegna

Titolo
ORDINE DI DEMOLIZIONE E RESPONSABILE DELL’ABUSO
Argomento
Edilizia e urbanistica
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Lazio, Roma, Sez. II BIS, sent. 8 febbraio 2012 n. 1246
I ricorrenti sono proprietari di un immobile per il quale era stata presentata domanda di sanatoria edilizia. L’istanza di condono è respinta e viene ordinata la demolizione del fabbricato.
In primo luogo i ricorrenti contestano la validità dell’ordine di demolizione non notificato al responsabile dell’abuso edilizio, che in specie è il proprietario precedente dante causa
Alla stregua di costante indirizzo giurisprudenziale, che fa applicazione dei principi vigenti nelle fattispecie successorie (inter vivos e mortis causa), l’acquirente di un immobile abusivo, o del sedime su cui sia stato realizzato il manufatto, succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al precedente proprietario e relativi al bene ceduto, compresa l’abusiva trasformazione. Consegue che l’ingiunzione a demolire produce validi effetti nei confronti del proprietario attuale della res immobilis, ancorché l’abuso sia stato commesso prima della traslazione del diritto di proprietà. D’altronde occorre distinguere tra l’illecito edilizio commesso, che ha carattere permanente, e l’ordine di demolizione, che invece è una misura ripristinatoria che può essere posta a carico solo di chi è nella materiale disponibilità del bene e prescinde dal dolo e dalla colpa dell’obbligato.
Ma seguendo la medesima logica si può escludere che in caso di inottemperanza all’ordine il proprietario attuale della res, non colpevole per l’abuso, debba subire l’effetto sostanzialmente sanzionatorio dell’acquisizione al patrimonio comunale dell’area di sedime, essendo sufficiente, in tal caso, l’occupazione temporanea della medesima per l’esercizio del potere-dovere sostitutivo di esecuzione d’ufficio dell’ordine demolitorio da parte degli organi comunali. Questi concetti, ai quali la giurisprudenza è giunta in via ermeneutica, nel territorio laziale sono stati tradotti in disposizione normativa dall’art. 15, comma 5, della L.R. Lazio 11.8.2008 n. 15, che ha sancito il divieto per gli enti locali di procedere all’acquisizione dell’area di sedime nel caso in cui il proprietario della stessa sia diverso dal responsabile dell’abuso.
Perciò occorre riconoscere l’illegittimità dell’ordine di demolizione impugnato in questa sede, limitatamente alla parte in cui prospetta l’acquisizione gratuita al patrimonio dell’amministrazione in caso di inadempimento del destinatario dell’ingiunzione. Per la restante parte l’ordine a demolire è valido ed efficace e, in caso di inottemperanza dei destinatari, l’Amministrazione comunale potrà procedere d’ufficio alla demolizione dell’immobile previa occupazione dell’area di sedime per il tempo necessario, ma senza acquisire la medesima in proprietà.
[Dott.ssa Marta Dolfi]
Autore
Data
mercoledì 15 febbraio 2012
 
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