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Indici della Rassegna

Titolo
DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI E CRITERIO DELLA PREVENZIONE
Argomento
Edilizia e urbanistica
Testo
Riferimenti giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 27 gennaio 2012 n. 414

Riferimenti normativi:
- art. 17 L. n. 765/1967; D.M. n. 1444/1968; art. 873 c.c.;

La disciplina dettata in tema di distanze tra edifici dall’art. 17, comma 1°, lett. c), L. n. 765/1967 (c.d. "legge ponte") è applicabile non solo quando non esista uno strumento urbanistico, ma anche nel caso in cui, pur esistendo lo strumento urbanistico, quest'ultimo non provveda direttamente sulle distanze
La disciplina in materia di distanze di cui all’art. 9 D.M. n. 1444/1968, non è immediatamente precettiva nei rapporti tra privati, poiché nell’imporre determinati limiti edilizi nella formazione o revisione degli strumenti urbanistici, si rivolge solo ai comuni , sicchè, nell’ipotesi che lo strumento urbanistico, pur approvato, non provveda in tema di distanze, ipotesi sostanzialmente equipollente a quella della mancanza dello strumento urbanistico, resterà operante il precetto dettato dalla norma suppletiva di cui all’art. 17 della L. n. 765 del 1967.
La disciplina sulle distanze tra fabbricati vicini dettata dall’art. 17, comma 1°, lett. c) L. n. 765/1967, non è incompatibile con il principio codicistico della prevenzione in tema di distanze tra edifici.In base alla sentenza in rassegna, infatti, nel campo urbanistico, il principio della prevenzione ex art. 873 e ss. c.c. trova applicazione non soltanto nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, ma altresì in quelli nei quali gli strumenti urbanistici non vietino l'edificazione sul confine. In questo caso, dunque, essendo ammessa la costruzione in aderenza, a chi edifica per primo sul fondo contiguo ad altro spettano tre diverse facoltà: in primo luogo, quella di costruire sul confine; in secondo luogo, quella di costruire con distacco dal confine, osservando la distanza minima imposta dal codice civile, ovvero quella maggiore distanza stabilita dai regolamenti edilizi locali;ed infine quella di costruire con distacco dal confine a distanza inferiore alla metà di quella prescritta per le costruzioni su fondi finitimi, facendo salvo in questa evenienza la facoltà per il vicino, il quale edifichi successivamente, di avanzare il proprio manufatto fino a quella preesistente, previa corresponsione della metà del valore del muro del vicino e del valore del suolo occupato per effetto dell'avanzamento della fabbrica
In tema di distanze legali nelle costruzioni, le prescrizioni contenute nei piani regolatori e nei regolamenti edilizi comunali, essendo dettate, contrariamente a quelle del codice civile, a tutela dell'interesse generale a un prefigurato modello urbanistico, non tollerano deroghe convenzionali da parte dei privati e tali deroghe, se concordate, sono invalide, né tale invalidità può venire meno per l'avvenuto rilascio di concessione edilizia, poiché il singolo atto non può consentire la violazione dei principi generali dettati, una volta per tutte, con gli indicati strumenti urbanistici

[dott. Andrea Perugi]


Autore
Data
mercoledì 15 febbraio 2012
 
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