Indici della Rassegna
Titolo
INCOMPATIBILITÃ E RICUSAZIONE DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI DI CONCORSO
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 7 febbraio 2012 n. 650
La sentenza qui in analisi è oggetto di segnalazione per decidere su argomenti di reiterato interesse degli enti locali per dare risposte sia alla competenza alla decisione di costituirsi in giudizio, sia in merito ai requisiti degli atti deliberativi, sia alle modalità di scelta del difensore.
1. SPETTA AL SINDACO LA DECISIONE DI AGIRE E RESISTERE IN GIUDIZIO
Nel confermare il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, si ricorda che le disposizioni di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ( artt. 48, comma 2, e 50, commi 2 e 3) riconoscono al sindaco, cui è attribuita la rappresentanza dellâente, la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti, senza che quindi vi sia necessità di una decisione della giunta, salva la diversa previsione interna che preveda lâautorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del dirigente, ovvero ancora di postulare lâuno e lâaltro intervento.
2. INCARICO DEFENZIONALE SENZA GARA
La parte privata non può dolersi dellâillegittimità delle modalità di conferimento dellâincarico defensionale per non essere stato scelto il difensore con unâapposita procedura ad evidenza pubblica. Se da un lato lâeventuale illegittimità non incide affatto sulla regolarità e validità della costituzione in giudizio dellâamministrazione comunale, dallâaltro è indubbio - per i principi processualistici secondo cui lâazione è riservata a chi può avere diretto interesse allâannullamento del provvedimento per essere titolare del bene della vota preteso che può essere acquisito con lâaccoglimento del ricorso â titolati a dolersi delle non conformi modalità procedimentale possono soltanto altri avvocati, eventualmente interessati a partecipare alla procedura di evidenza pubblica.
3. PARERE DI REGOLARITAâ TECNICA E ATTO DELIBERATIVO
Il parere di regolarità tecnica dellâatto deliberativo non è requisito di legittimità della delibera e non può inficiarla. Il detto parere è finalizzato solo ad individuare il soggetto che formalmente assume la responsabilità sul riscontro della regolarità tecnica dellâatto e non incide sulla valenza della decisione dellâorgano deliberante.
4. COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI
Le cause di incompatibilità in materia concorsuale hanno carattere tassativo dovendo essere garanzia della certezza dellâazione amministrativa e della stabilità della composizione delle commissione giudicatrici.
La pendenza della lite, elemento per concretizzarsi una causa di incompatibilità , è caratterizzata dallâinizio formale del giudizio; la grave inimicizia che impone lâ astensione, dovendosi dare certezza dellâ imparziale capacità di giudizio del decidente, deve âpreesistere, normalmente, allo svolgimento dell'attività valutativo-decisionale, cioè configurarsi come autonomamente insorta da rapporti interpersonali legati a vicende della vita estranee alle funzioni esercitate dai decidentiâ e non deve consistere in mere divergenze .correlate a â dinamiche lavorative che contrappongono, quasi fisiologicamente, la figura del dirigente e quelle dei suoi subordinati o anche dei suoi più stretti collaboratoreâ se non siano sfociati âin atteggiamenti illeciti e persecutori, volti palesemente ed ingiustificatamente a pregiudicare o danneggiare irrimediabilmente la persona del proprio dipendente â collaboratore (ovvero la sua dignità )â.
[Avv. M.T. Stringola]
Data
mercoledì 15 febbraio 2012
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