Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
INCOMPATIBILITÀ E RICUSAZIONE DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI DI CONCORSO
Argomento
Concorsi
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 7 febbraio 2012 n. 650

La sentenza qui in analisi è oggetto di segnalazione per decidere su argomenti di reiterato interesse degli enti locali per dare risposte sia alla competenza alla decisione di costituirsi in giudizio, sia in merito ai requisiti degli atti deliberativi, sia alle modalità di scelta del difensore.

1. SPETTA AL SINDACO LA DECISIONE DI AGIRE E RESISTERE IN GIUDIZIO
Nel confermare il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, si ricorda che le disposizioni di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ( artt. 48, comma 2, e 50, commi 2 e 3) riconoscono al sindaco, cui è attribuita la rappresentanza dell’ente, la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti, senza che quindi vi sia necessità di una decisione della giunta, salva la diversa previsione interna che preveda l’autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del dirigente, ovvero ancora di postulare l’uno e l’altro intervento.

2. INCARICO DEFENZIONALE SENZA GARA
La parte privata non può dolersi dell’illegittimità delle modalità di conferimento dell’incarico defensionale per non essere stato scelto il difensore con un’apposita procedura ad evidenza pubblica. Se da un lato l’eventuale illegittimità non incide affatto sulla regolarità e validità della costituzione in giudizio dell’amministrazione comunale, dall’altro è indubbio - per i principi processualistici secondo cui l’azione è riservata a chi può avere diretto interesse all’annullamento del provvedimento per essere titolare del bene della vota preteso che può essere acquisito con l’accoglimento del ricorso – titolati a dolersi delle non conformi modalità procedimentale possono soltanto altri avvocati, eventualmente interessati a partecipare alla procedura di evidenza pubblica.

3. PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E ATTO DELIBERATIVO
Il parere di regolarità tecnica dell’atto deliberativo non è requisito di legittimità della delibera e non può inficiarla. Il detto parere è finalizzato solo ad individuare il soggetto che formalmente assume la responsabilità sul riscontro della regolarità tecnica dell’atto e non incide sulla valenza della decisione dell’organo deliberante.

4. COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI
Le cause di incompatibilità in materia concorsuale hanno carattere tassativo dovendo essere garanzia della certezza dell’azione amministrativa e della stabilità della composizione delle commissione giudicatrici.
La pendenza della lite, elemento per concretizzarsi una causa di incompatibilità, è caratterizzata dall’inizio formale del giudizio; la grave inimicizia che impone l’ astensione, dovendosi dare certezza dell’ imparziale capacità di giudizio del decidente, deve “preesistere, normalmente, allo svolgimento dell'attività valutativo-decisionale, cioè configurarsi come autonomamente insorta da rapporti interpersonali legati a vicende della vita estranee alle funzioni esercitate dai decidenti” e non deve consistere in mere divergenze .correlate a “ dinamiche lavorative che contrappongono, quasi fisiologicamente, la figura del dirigente e quelle dei suoi subordinati o anche dei suoi più stretti collaboratore” se non siano sfociati “in atteggiamenti illeciti e persecutori, volti palesemente ed ingiustificatamente a pregiudicare o danneggiare irrimediabilmente la persona del proprio dipendente – collaboratore (ovvero la sua dignità)”.
[Avv. M.T. Stringola]
Autore
Data
mercoledì 15 febbraio 2012
 
Valuta questa Pagina
stampa