Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
CONCETTO DI IMMEDIATEZZA NELLA CONTESTAZIONE
Argomento
Codice della Strada
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. 2 febbraio 2012 n. 582

Riferimenti Normativi:
- art. 14 L. 689/1981

L’art. 14 della L. 24 novembre 1981, n. 689 dispone che si provveda alla contestazione immediata delle infrazioni commesse: Il giudicante nel richiamare il concorde orientamento ribadisce che l’immediatezza non va intesa in senso strettamente letterale non richiedendosi che vi sia perfetta coincidenza tra la rilevazione dei fatti nella loro materialità e l’accertamento degli estremi della violazione.
In alcune ipotesi, infatti, l’accertamento richiede un’attività di valutazione ed interpretazione giuridica dei fatti constatati, tale da dover necessariamente postergare la contestazione al fine di analizzare, nella completezza, i fatti e le disposizioni di riferimento.
L’osservanza del predetto termine decadenziale va valutata tenendo conto delle particolarità dei singoli casi ed “indipendentemente dalla data di compilazione e ricezione delle note informative e dei verbali ad opera dei soggetti incaricati delle attività di vigilanza”.
L’arco di tempo entro il quale l’Amministrazione competente deve provvedere alla notifica della contestazione, ai sensi dell’art. 14 della l. n. 689 del 1981, non è collegato alla data di commissione dell’illecito né a quella della acquisizione del relativo materiale documentale dal quale desumere la sussistenza dell’illecito, quanto piuttosto dalla data di accertamento degli estremi di detto illecito, ciò che richiede una autonoma attività suppletiva e valutativa, riservata alla Amministrazione competente alla irrogazione della sanzione.
Certo, se da un lato un’eccessiva dilazione dei termini di contestazione “esporrebbero gli interessati ad un più difficile esercizio del loro diritto di difesa che per essere efficace deve esercitarsi in un arco temporale ristretto”, dall’altro si deve consentire all’Autorità procedente di “apprezzare congruamente i fatti e di sussumerli nella corrispondente categoria di illecito e quindi muovere una contestazione dei fatti stessi in forma quanto più possibile puntuale e dettagliata”.
Nessun dubbio, poi, che laddove l’illecito accertato sia di tipo omissivo a carattere permanente, il dies a quo per la contestazione non può che decorrere dalla cessazione della permanenza (similmente a quanto previsto dall’art. 28 l. n. 689 del 1981 in tema di prescrizione dell’illecito amministrativo).
Con l’occasione il Supremo Consesso ha avuto modo di precisare anche che da tempo la giurisprudenza ha chiarito che – salvo che una norma espressa non disponga altrimenti - i termini di conclusione del procedimento hanno natura ordinatoria e non perentoria, con conseguente irrilevanza della loro violazione quantomeno ai fini della legittimità dell’atto finale.
[Avv. M. T. Stringola]

Autore
Data
mercoledì 15 febbraio 2012
 
Valuta questa Pagina
stampa