Indici della Rassegna
Titolo
CONCETTO DI IMMEDIATEZZA NELLA CONTESTAZIONE
Argomento
Codice della Strada
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. 2 febbraio 2012 n. 582
Riferimenti Normativi:
- art. 14 L. 689/1981
Lâart. 14 della L. 24 novembre 1981, n. 689 dispone che si provveda alla contestazione immediata delle infrazioni commesse: Il giudicante nel richiamare il concorde orientamento ribadisce che lâimmediatezza non va intesa in senso strettamente letterale non richiedendosi che vi sia perfetta coincidenza tra la rilevazione dei fatti nella loro materialità e lâaccertamento degli estremi della violazione.
In alcune ipotesi, infatti, lâaccertamento richiede unâattività di valutazione ed interpretazione giuridica dei fatti constatati, tale da dover necessariamente postergare la contestazione al fine di analizzare, nella completezza, i fatti e le disposizioni di riferimento.
Lâosservanza del predetto termine decadenziale va valutata tenendo conto delle particolarità dei singoli casi ed âindipendentemente dalla data di compilazione e ricezione delle note informative e dei verbali ad opera dei soggetti incaricati delle attività di vigilanzaâ.
Lâarco di tempo entro il quale lâAmministrazione competente deve provvedere alla notifica della contestazione, ai sensi dellâart. 14 della l. n. 689 del 1981, non è collegato alla data di commissione dellâillecito né a quella della acquisizione del relativo materiale documentale dal quale desumere la sussistenza dellâillecito, quanto piuttosto dalla data di accertamento degli estremi di detto illecito, ciò che richiede una autonoma attività suppletiva e valutativa, riservata alla Amministrazione competente alla irrogazione della sanzione.
Certo, se da un lato unâeccessiva dilazione dei termini di contestazione âesporrebbero gli interessati ad un più difficile esercizio del loro diritto di difesa che per essere efficace deve esercitarsi in un arco temporale ristrettoâ, dallâaltro si deve consentire allâAutorità procedente di âapprezzare congruamente i fatti e di sussumerli nella corrispondente categoria di illecito e quindi muovere una contestazione dei fatti stessi in forma quanto più possibile puntuale e dettagliataâ.
Nessun dubbio, poi, che laddove lâillecito accertato sia di tipo omissivo a carattere permanente, il dies a quo per la contestazione non può che decorrere dalla cessazione della permanenza (similmente a quanto previsto dallâart. 28 l. n. 689 del 1981 in tema di prescrizione dellâillecito amministrativo).
Con lâoccasione il Supremo Consesso ha avuto modo di precisare anche che da tempo la giurisprudenza ha chiarito che â salvo che una norma espressa non disponga altrimenti - i termini di conclusione del procedimento hanno natura ordinatoria e non perentoria, con conseguente irrilevanza della loro violazione quantomeno ai fini della legittimità dellâatto finale.
[Avv. M. T. Stringola]
Data
mercoledì 15 febbraio 2012
Valuta questa Pagina stampa