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Indici della Rassegna

Titolo
In caso di sinistro il conducente risponde dei danni subiti dal trasportato senza cinture di sicurezza
Argomento
Codice della Strada
Abstract
(Corte di Cassazione, sez. III, sent. 11 marzo 2004, n. 4993)
Testo

? Il fatto

A seguito di sinistro stradale, il conducente l'autovettura rimane illeso grazie all'utilizzo delle cinture di sicurezza mentre il trasportato, maggiorenne, poiché non indossava la prescritta cintura, veniva sbalzato fuori dell'abitacolo riportando gravissime lesioni.
I genitori del trasportato citavano in giudizio il conducente.


? I principi

A) RESPONSABILITA' PER ILLECITO AMMINISTRATIVO

Sotto il profilo dell'illecito amministrativo non vi è dubbio che il destinatario della norma, che impone l'obbligo della cintura, sia il soggetto che detta cintura deve indossare, e quindi, in caso di soggetto trasportato (salvo che sia minore), destinatario del dovere sia lo stesso trasportato, che - ove non edempia - è l'unico esposto alla sanzione.
La responsabilitÀ per illecito amministrativo va regolata esclusivamente nei termini in cui la norma tipizza l'illecito. Nella fattispecie del trasportato che trasgredisce l'obbligo di indossare la cintura, la norma ritiene questi esclusivo responsabile.


B) RESPONSABILITA' AQUILIANA

Bisogna fare una premessa. Nell'ambito della responsabilità aquiliana rilevano tutti i comportamenti, commissivi o omissivi, che abbiano contribuito eziologicamente alla produzione dell'evento dannoso, purchè siano connotati da dolo o colpa.

Sulla base di quanto premesso va condiviso l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune prudenza e negligenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza ed, in caso di reticenza, anche a rifiutarne il trasportato o sospendere la marcia.

Ne consegue che:
1. l'omesso uso delle cinture, da parte della persona che ha subito lesioni in conseguenza di un sinistro stradale, costituisce un comportamento colposo del danneggiato nella causazione del danno, rilevante ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e legittima la riduzione del risarcimento, ove venga dimostrato che il corretto uso dei sistemi di ritenzione avrebbe ridotto od addirittura eliso il danno;

2. la messa in circolazione della vettura, in condizioni di insicurezza - e tale è la circolazione senza che il trasportato abbia "allacciato le cinte" - comporta un consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell'altro ed accettazione dei relativi rischi.
Ecco, pertanto, che si verifica una cooperazione nell'azione produttiva dell'evento.

Deve, pertanto, "ritenersi risarcibile, a carico del conducente del suddetto veicolo e secondo la normativa generale dell'art. 2043, 2056, 1227 c.c. anche il pregiudizio all'integrità fisica che il trasportato abbia subito in conseguenza dell'incidente, tenuto conto che il comportamento dello stesso, nell'ambito dell'indicata cooperazione, non può valere ad interrompere il nesso causale fra la condotta del conducente ed il danno, nè ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili".

Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 26 marzo 2004
 
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