Indici della Rassegna
Titolo
IL DANNO AMBIENTALE E LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEGLI ENTI LOCALI
Testo
Riferimenti giurisprudenziali:
- Cassazione sez. III penale sent. n. 633/2012
Riferimenti normativi:
- D.lgs. 152/2006 art. 311
- L. 349 /86
La sentenza della Corte di Cassazione n. 633/2012 rappresenta unâimportante pronuncia in merito alla legittimazione degli enti locali di costituirsi parte civile nel processo penale al fine di richiedere il risarcimento del danno ambientale.
La suprema Corte ha richiamato lâ art. 18 della L. 349/86 che attribuiva allo Stato e agli enti territoriali, sui quali incidono i beni oggetto del fatto lesivo, la legittimazione ad esercitare lâazione di risarcimento danni in sede penale.
Con lâentrata in vigore del nuovo testo unico ambientale ( Dlgs 152/06) lâart. 18 L. 349/86 è stato abrogato e le nuove disposizioni riservano allo Stato, e in particolare al Ministro dellâambiente, il potere di agire per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica o per equivalente esercitando lâazione civile in sede penale. Tale mutamento del quadro giuridico di riferimento limita lâazione che le Regioni e gli enti locali possono esercitare tenuto conto che possono presentare denunce ed osservazioni e sollecitare lâazione del Ministero.
La giurisprudenza della Corte di cassazione, richiamata nella sentenza in esame, ha comunque riconosciuto agli enti territoriali e ai soggetti privati che per effetto della condotta illecita abbiano subito un danno risarcibile ex art. 2043 cc. la legittimazione a costituirsi parte civile.
Lâentrata in vigore del TUA quale norma speciale ha ristretto lâambito di operatività degli enti locali ai fini del risarcimento danni.
Per effetto di tali disposizioni il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, come lesione dellâinteresse collettivo allâambiente, è previsto e disciplinato dallâart. 311 del TUA e il soggetto legittimato alla pretesa risarcitoria è esclusivamente lo Stato in persona del Ministro dellâambiente. Tuttavia altri soggetti quali privati, associazioni, enti territoriali possono agire ex art. 2043 c.c. per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale ulteriore dando prova di aver subito dalla medesima condotta la lesione di altri loro diritti. Del resto, è posto in capo al danneggiato lâonere della prova del fatto illecito commesso con dolo o colpa dallâautore della violazione e del nesso di causalità tra il comportamento posto in essere e il danno ingiusto cagionato.
Gli interessi tutelabili ai sensi dellâart. 2043 c.c. sono quindi diversi rispetto allâinteresse pubblico collettivo e generale della tutela dellâambiente rimesso quale diritto fondamentale e valore a rilevanza costituzionale alla specifica competenza dello Stato.
[a cura della Dott. Paolo Felice]
Data
mercoledì 29 febbraio 2012
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