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Indici della Rassegna

Titolo
IL DANNO AMBIENTALE E LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEGLI ENTI LOCALI
Argomento
Ambiente
Testo
Riferimenti giurisprudenziali:
- Cassazione sez. III penale sent. n. 633/2012
Riferimenti normativi:
- D.lgs. 152/2006 art. 311
- L. 349 /86

La sentenza della Corte di Cassazione n. 633/2012 rappresenta un’importante pronuncia in merito alla legittimazione degli enti locali di costituirsi parte civile nel processo penale al fine di richiedere il risarcimento del danno ambientale.
La suprema Corte ha richiamato l’ art. 18 della L. 349/86 che attribuiva allo Stato e agli enti territoriali, sui quali incidono i beni oggetto del fatto lesivo, la legittimazione ad esercitare l’azione di risarcimento danni in sede penale.
Con l’entrata in vigore del nuovo testo unico ambientale ( Dlgs 152/06) l’art. 18 L. 349/86 è stato abrogato e le nuove disposizioni riservano allo Stato, e in particolare al Ministro dell’ambiente, il potere di agire per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica o per equivalente esercitando l’azione civile in sede penale. Tale mutamento del quadro giuridico di riferimento limita l’azione che le Regioni e gli enti locali possono esercitare tenuto conto che possono presentare denunce ed osservazioni e sollecitare l’azione del Ministero.
La giurisprudenza della Corte di cassazione, richiamata nella sentenza in esame, ha comunque riconosciuto agli enti territoriali e ai soggetti privati che per effetto della condotta illecita abbiano subito un danno risarcibile ex art. 2043 cc. la legittimazione a costituirsi parte civile.
L’entrata in vigore del TUA quale norma speciale ha ristretto l’ambito di operatività degli enti locali ai fini del risarcimento danni.
Per effetto di tali disposizioni il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, come lesione dell’interesse collettivo all’ambiente, è previsto e disciplinato dall’art. 311 del TUA e il soggetto legittimato alla pretesa risarcitoria è esclusivamente lo Stato in persona del Ministro dell’ambiente. Tuttavia altri soggetti quali privati, associazioni, enti territoriali possono agire ex art. 2043 c.c. per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale ulteriore dando prova di aver subito dalla medesima condotta la lesione di altri loro diritti. Del resto, è posto in capo al danneggiato l’onere della prova del fatto illecito commesso con dolo o colpa dall’autore della violazione e del nesso di causalità tra il comportamento posto in essere e il danno ingiusto cagionato.
Gli interessi tutelabili ai sensi dell’art. 2043 c.c. sono quindi diversi rispetto all’interesse pubblico collettivo e generale della tutela dell’ambiente rimesso quale diritto fondamentale e valore a rilevanza costituzionale alla specifica competenza dello Stato.
[a cura della Dott. Paolo Felice]
Autore
Data
mercoledì 29 febbraio 2012
 
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