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Indici della Rassegna

Titolo
CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA
Argomento
Appalti
Testo
Riferimenti giurisprudenziali:
- TAR LAZIO - ROMA, SEZ. III QUATER - sentenza 14 febbraio 2012 n. 1487
Riferimenti normativi:
- art. 71 R.D. 827/24; art. 97 Cost.
Al fine di assicurare imparzialità, pubblicità, trasparenza e speditezza all’azione amministrativa, le sedute di una commissione di una gara di appalto devono ispirarsi al principio di concentrazione e di continuità. In particolare, le operazioni di esame delle offerte tecniche ed economiche devono essere concentrate in una sola seduta, senza soluzione di continuità, al precipuo fine di scongiurare possibili influenze esterne ed assicurare l’assoluta indipendenza di giudizio dell’organo incaricato della valutazione. Il principio di continuità e di concentrazione della gara può essere eccezionalmente derogato nel caso del verificarsi di situazioni particolari, che obiettivamente impediscano l’espletamento delle operazioni in unica seduta. Tra queste possono annoverarsi la particolare complessità delle valutazioni da svolgere o l’elevato numero delle offerte da giudicare; in tali casi, tuttavia, l’esigenza di continuità impone comunque l’osservanza, nello svolgimento delle operazioni, del minimo intervallo temporale tra una seduta e l’altra e delle massime garanzie di conservazione dei plichi contenenti le singole offerte.
In base alla sentenza in rassegna, infatti, la commissione di una gara di appalto non può legittimamente operare il riesame della documentazione, al di fuori della contestualità temporale in cui le operazioni per legge (art. 71 R.D. 827/24) devono svolgersi, per riscontrare "ora per allora" la carenza (ovvero al contrario la presenza) di documentazione prodotta (o non prodotta) dai partecipanti alla gara, al fine di escludere (ovvero di riammettere) taluno dei concorrenti, se non fornendo piena prova delle modalità, adeguatamente sicure, con cui sia stata "medio tempore" conservata la documentazione di gara, così da escludere ogni dubbio sulla sua alterazione, o anche solo alterabilità. Risulta del tutto illegittima, dunque, la riapertura delle operazioni di riscontro della documentazione di gara e la esclusione di una impresa per mancanza di un documento richiesto dal bando, nel caso in cui risulti che i plichi con la documentazione in questione erano stati depositati senza cautele idonee a garantirne l'integrità e la perfetta conservazione. È sufficiente che dalle risultanze processuali emerga che, per inosservanza di norme precauzionali, la documentazione di una gara di appalto sia rimasta esposta al rischio di manomissione per ritenere invalide le operazioni di gara, senza che a carico dell'impresa interessata possa configurarsi un onere - del resto impossibile da adempiere - di provare un concreto evento di danno. Tale principio, in mancanza di apposita previsione da parte del legislatore, discende dalla stessa ratio che sorregge e giustifica il ricorso alla gara pubblica per l'individuazione del contraente cui assegnare l'appalto con la P.A., in quanto l'integrità dei plichi contenti le offerte delle imprese partecipanti è uno degli elementi sintomatici della segretezza delle stesse e della par condicio di tutti i concorrenti, assicurando il rispetto dei principi, consacrati dall'art. 97 Cost., di buon andamento e imparzialità cui deve conformarsi l'azione amministrativa.

[dott. Andrea Perugi
Autore
Data
mercoledì 29 febbraio 2012
 
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