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Indici della Rassegna

Titolo
SILENZIO DELLA P.A. E POTERI DEL GIUDICE
Argomento
Diritto amministrativo
Testo
Riferimenti Legislativi:
- D.Lgs 104/2010
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 23 febbraio 2012 n. 985

Come noto il processo amministrativo, con l’avvento del codice del processo, si è trasformato da processo sull’atto (tendente alla verifica della legittimità) a processo sull’intero rapporto dovendo garantirsi, per esplicito dettato di cui all’art. 1, l’effettività di una tutela satisfattiva non sganciata dal complessivo rapporto tra privato ed amministrazione ed improntata alla tutela del bene della vita esposto all’azione dell’amministrazione.
Detta impostazione è applicabile anche alle azioni avverso il silenzio della P.A. con conseguente spostamento dell’analisi non tanto del “mero accertamento dello scadere del termine, ma del l’interesse alla corretta regolazione”.
Ne consegue che deve essere posta all’attenzione del giudice l’intera vicenda amministrativa e non un suo singolo episodio.
Da quanto sopra evidenziato emerge che la P.a può sempre emettere il provvedimento richiesto pur se sia già stata attivata l’azione contro il silenzio e non sia ancora intervenuto pronunciamento, ovvero ancora non decorso il termine assegnato dalla norma.
In tali ipotesi il giudice non può che limitarsi ad una pronuncia reiettiva per mancanza di un’indefettibile condizione dell’azione, dovendosi stigmatizzare ogni forma di abuso dello strumento processuale a fini preventivi o sollecitatori.
Al giudice è riconosciuto il potere di conoscere della fondatezza della pretesa in relazione ad attività di amministrazione non discrezionale e seppur l’atto di riscontro sia intervenuto nel corso del processo.
Riprendendo gli istituti processuali dei presupposti e delle condizioni dell’azione si è pervenuti alla determinazione che i presupposti dell’azione devono essere presenti al momento della domanda, mentre le condizioni ben possono venire ad esistenza al momento della pronuncia, atteso che solo in detto tempo il giudice fissa la regola del caso concreto, accertando, se del caso, la sussistenza delle reciproche obbligazioni.
Ne discende che è certo che si dovrà rigettare la domanda se la parte abbia errato nell’individuare i profili temporali dell’azione e, quindi, se sia stata accertata l’esistenza di un termine diverso e maggiore di quello ipotizzato.
Di coontro potrà accogliersi la domanda di tutela se nelle more dell’assunzione della causa in decisione sia comunque maturato inutilmente il diverso e maggiore termine, atteso che l’inadempimento è oggettivamente esistente al momento della decisione ed al contempo soddisfatta la condizione dell’azione ab origine carente.
Né puà la p.a. trovare l’esimente di una particolare dilatazione del processo sul presupposto di ricerca di unitarietà di pronunciamenti giurisprudenziali, dovendo darsi certezza al rapporto intercorrente con il privato e quindi dovendo pervenirsi alla decisione entro i limiti temporali che la pubblica amministrazione si sia data.
[avv. m. t. stringola]
Autore
Data
mercoledì 29 febbraio 2012
 
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