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Indici della Rassegna

Titolo
LIMITI DEL SINDACATO DEL G.A. SUI PROVVEDIMENTI DI ESCLUSIONE DALLA GARA
Argomento
Diritto amministrativo
Testo

Riferimenti giurisprudenziali:
- CORTE CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI, sent. 17 febbraio 2012 n. 2312
Riferimenti normativi:
- D.Lgs 163/2006

L'eventuale sostituzione da parte del Giudice amministrativo della propria valutazione a quella riservata alla discrezionalità dell’Amministrazione costituisce ipotesi di "sconfinamento" vietato della giurisdizione di legittimità nella sfera riservata alla P.A., quand'anche l'eccesso in questione sia compiuto da una pronunzia il cui contenuto dispositivo si mantenga nell'area dell'annullamento dell'atto.
Nel caso di esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 38, c. 1, lett. f, del d.lgs 163 del 2006, il bene protetto è quello dell'elemento fiduciario a sostegno della proseguibilità del rapporto committente-appaltatore, quindi un elemento a carattere squisitamente soggettivo, quello della affidabilità. La inequivocità di significato dei parametri offerti dal legislatore attesta la scelta di riconoscere in capo alla Stazione appaltante un ampio spazio di apprezzamento circa la permanenza del requisito della affidabilità, che tuttavia deve sfociare in una sua motivata valutazione, la quale è sindacabile da parte del G.A. in tutte le ipotesi riconducibili all'eccesso di potere, onde portare ad emersione eventuali utilizzazioni strumentali del predicato deficit di fiducia.
In base alla sentenza in rassegna, in presenza di una ragionevole scelta legislativa di consentire il rifiuto di aggiudicazione per ragioni di inaffidabilità dell'Impresa - esemplificativamente indicate dall'art. 38, c. 1, lett. f, del d.lgs 163 del 2006 nelle ipotesi di mala fede o colpa grave emerse nella esecuzione del pregresso rapporto o di serie carenze di professionalità emergenti dal passato aziendale - il sindacato di legittimità del Giudice amministrativo deve, pertanto e specularmente, essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto esibiti come ragioni del rifiuto e non può avvalersi, onde ritenere avverato il vizio di eccesso di potere, di criteri che portano ad evidenziare la mera non condivisibilità della valutazione stessa.
Risulta, dunque, del tutto illegittima una pronuncia del G.A. che, nell’annullare un provvedimento di rifiuto di aggiudicazione per ragioni di inaffidabilità dell'Impresa adottato dalla P.A. appaltante ai sensi dell'art. 38 c. 1 lett. f del d.lgs 163 del 2006, ha finito per sostituirsi nel momento valutativo riservato alla stazione appaltante; tale sentenza, infatti, determina non già un mero errore di giudizio, ma uno sconfinamento nell'area ex lege riservata alla stazione appaltante stessa e quindi vizia, per ciò solo, la decisione, tale sconfinamento essendo ravvisabile anche quando il Giudice formuli direttamente e con efficacia immediata e vincolante gli apprezzamenti e gli accertamenti demandati all'Amministrazione .

[dott. Andrea Perugi]

Autore
Data
mercoledì 29 febbraio 2012
 
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