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Indici della Rassegna

Titolo
ENTI PUBBLICI – RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI LEGALI – EQUIPARAZIONE AD ALTRI SETTORI DELL’ENTE - ILLEGITTIMITA’
Argomento
Enti locali
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali
CONDIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 14 febbraio 2012 n. 730

Il costante e consolidato orientamento giuridico e giurisprudenziale, in tema di iscrizione nell’elenco degli avvocati presso enti pubblici, ribadisce che gli avvocati iscritti negli elenchi speciali debbano svolgere la loro attività presso uffici legali istituiti presso gli enti pubblici con carattere di autonomia e separatezza rispetto agli altri uffici e che il loro jus postulandi sia limitato alle cause ed agli affari propri dell’ente pubblico di cui sono dipendenti. Ciò allo scopo di garantire quell’irrinunciabile esigenza di salvaguardare l’autonomia di giudizio e di iniziativa degli avvocati, normalmente garantita nell’esercizio della libera professione.
Per realizzare le predicate condizioni di autonomia, si è pertanto evidenziato che l’istituzione di un ufficio legale nell’ambito di un ente pubblico determina l’insorgenza di una struttura che si differenzia da ogni altro centro operativo e postula una diretta connessione unicamente con il vertice decisionale dell’ente stesso, al di fuori, quindi, di ogni altra intermediazione.
Con la sentenza evidenziata in epigrafe, i Giudici del Consiglio di Stato ribadiscono concetti ormai noti confermando quanto già fatto rilevare con precedenti sentenze per cui la normativa attualmente vigente (ricavabile dall’art. 3 del r.d. n. 1578 del 1933 e dall’art. 15, comma 2, della legge n. 70 del 1975) prevede che gli uffici legali degli enti pubblici devono godere di autonomia e di indipendenza, pertanto, al di là delle scelte politiche, la parte squisitamente tecnica non può essere sottoposta né a condizionamenti, né a valutazioni che possano in qualche modo svilirne il modo di essere. E’ da ritenere, quindi, illegittimo il provvedimento con il quale una Giunta provinciale (o comunale) in violazione di tale principio, nell’ambito della riorganizzazione degli uffici e servizi, sottopone l’Ufficio legale alle direttive e agli ordini del direttore generale; quest’ultimo, se certamente può intervenire a coordinare gli uffici (tutti gli uffici, anche quello legale), non può indubbiamente andare ad interferire sull’organizzazione interna di quest’ultimo e sulle modalità di organizzazione del lavoro del medesimo, innanzitutto perché si tratta di un’attività tecnica (in senso giuridico) e poi perché gli uffici legali degli enti pubblici devono necessariamente godere di quella particolare autonomia di pensiero e di organizzazione che sola può consentire l’esplicazione corretta e proficua della loro attività. Il rappresentante legale di un Ente locale (Presidente e/o Sindaco) può manifestare la volontà di costituirsi in un eventuale giudizio, ma non può anche provvedere (né lui né la Giunta) alla nomina del difensore né interno (cosa che compete sicuramente al capo dell’ufficio legale), né esterno, vicenda che si articola, innanzitutto, in una dichiarazione che sussistono, nella specie, elementi per poter affidare la difesa tecnica all’esterno ad opera dell’ufficio legale e successiva nomina del difensore del libero foro, che compete necessariamente al capo dell’Ufficio legale, trattandosi, niente di più e niente di meno, di un vero e proprio contratto di prestazione intellettuale, ricadente, come tale, nelle attività gestionali di competenza dei dirigenti dell’Amministrazione.
Geom. Renzo Graziotti
Autore
Data
mercoledì 29 febbraio 2012
 
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